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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37005/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte d'appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale. Con un unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non contestava puntualmente la valutazione di genericità dell'atto di appello e conteneva affermazioni assertive, prive di specifico riferimento al contenuto del gravame.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il suo unico motivo era manifestamente generico e non censurava in modo puntuale la ragione per cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello e la condanna di primo grado restano ferme.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), il gravame

    La specificità dei motivi d'impugnazione è richiesta a pena di inammissibilità; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto carente tale requisito nell'atto di appello.

  • art. 591 c.p.p.

    ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), il gravame

    Il difetto di specificità del gravame comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; (:;`Y;Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, a fronte della declaratoria d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non contesti puntualmente tale ragione e formuli enunciati assertivi senza riferirsi al contenuto concreto dell'atto di gravame.
  • La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione è evidentemente inammissibile e sussistono profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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