Cassazione Civile, Ordinanza n. 23556/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista aveva proposto domanda nei confronti della banca per ottenere la condanna alla restituzione di somme asseritamente addebitate a titolo di interessi anatocistici e di interessi non dovuti e usurari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; contro tale decisione era stato proposto appello, che la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. ritenendo che non vi fosse ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione il ricorrente ha impugnato solo l'ordinanza di inammissibilità e non la sentenza di primo grado, articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme in tema di anatocismo e usura bancaria, sostenendo che non fosse sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della disciplina bancaria successiva alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, ma fosse necessaria l'accettazione del correntista della pari periodicità degli interessi; con il secondo ha dedotto violazione delle norme processuali e istruttorie per il mancato espletamento di una consulenza tecnica contabile sui maggiori interessi maturati nel primo semestre 2000, nonostante la mancanza degli estratti conto antecedenti al 2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che era stata impugnata soltanto l'ordinanza della Corte d'appello ex art. 348-bis c.p.c. e non anche la sentenza di primo grado, che non risultava neppure prodotta e che era l'effettivo provvedimento da impugnare. Ha precisato che, quando l'appello si chiude con ordinanza di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione è ammissibile contro la sentenza di primo grado oppure contro l'ordinanza solo per vizi propri o processuali; nella specie, invece, i motivi erano diretti contro il merito della sentenza di primo grado e non contro vizi propri dell'ordinanza. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato la data di comunicazione dell'ordinanza, elemento rilevante ai fini del termine di impugnazione. La banca è stata quindi vittoriosa sulle spese, liquidate in euro 5.200, oltre accessori, ed è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello può essere impugnata in cassazione solo per vizi propri; altrimenti l'impugnazione deve rivolgersi alla sentenza di primo grado.
In caso di definizione del giudizio di appello con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione segue la disciplina speciale prevista per la sentenza di primo grado; occorre rispettare il relativo termine e il provvedimento impugnabile è, di regola, la sentenza di primo grado.
L'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è ricorribile direttamente per cassazione soltanto quando presenti vizi propri o processuali, oppure quando abbia contenuto sostanziale di sentenza di merito.
Il termine lungo di impugnazione non può essere utilizzato in modo da eludere la disciplina speciale dell'ordinanza che definisce l'appello ex art. 348-ter c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale.
artt. 820, comma 3, 821, comma 3, 1284, 1815, comma 2, c.c.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla illegittimità dell'anatocismo e del superamento del tasso soglia, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamata dal ricorrente in tema di usura bancaria, senza esame di merito da parte della Corte.
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina transitoria sulla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari.
delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 7
Richiamata dal ricorrente quale disciplina della pari periodicità degli interessi creditori e debitori nei rapporti bancari.
artt. 61, 115, 116, 356 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare il mancato ricorso a consulenza tecnica contabile e la valutazione delle prove.
Massime di principio
- Quando l'appello viene dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione non può limitarsi a criticare il merito della sentenza di primo grado: deve investire la sentenza stessa oppure dedurre vizi propri dell'ordinanza.
- L'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è autonomamente ricorribile in cassazione solo se presenta un vizio processuale o se è stata pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge; in mancanza, il mezzo corretto è l'impugnazione della decisione di primo grado.
- Nel ricorso avverso ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è necessario indicare la data di comunicazione del provvedimento, perché da essa decorre il termine speciale di impugnazione previsto dalla legge.
- Le censure che investono l'erronea applicazione di norme sostanziali in materia bancaria e l'omessa consulenza tecnica sono inammissibili se proposte contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e non contro il provvedimento effettivamente impugnabile.
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