Cassazione Civile, Sentenza n. 487/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza della CTR per cinque motivi principali: 1) presunta nullità della notifica dell'appello effettuata a mezzo PEC nella sede della Comunità e non nel domicilio eletto (violazione art.16, commi 2 e 3, D.Lgs. 546/1992); 2) omissione di esame sulle difese relative al difetto di legittimazione del Comune a richiedere l'ICI in quanto parte della precedente Comunità montana; 3) erronea applicazione dell'art.7, comma 1, lett. a) D.Lgs. 504/1992 in quanto gli immobili sarebbero esenti per destinazione istituzionale; 4) omissione di valutazione circa la mancata motivazione dell'avviso di accertamento; 5) violazione dell'art.74, comma 1, L.342/2000 per mancata notifica dell'atto di attribuzione della rendita catastale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso in tutte le sue parti e conferma la decisione della CTR. Sulla notifica PEC la Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (art.156, comma 3, c.p.c.) e la giurisprudenza secondo cui la mancanza dell'atto sussiste solo in casi di totale assenza degli elementi essenziali della notificazione. Qui la PEC era stata spedita e ricevuta, la parte si è costituita e ha partecipato al merito senza allegare concreto pregiudizio. Quanto alla legittimazione del Comune, la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato la questione motivando che la Comunità montana neocostituita è titolare dei beni per rapporto successorio e non si è trattato di un'autoimposizione comunale. Sul profilo dell'esenzione ex art.7 D.Lgs. 504/1992 la Corte ha confermato che l'esenzione richiede utilizzazione diretta ed esclusiva non produttiva di reddito: gli immobili erano locati o concessi e pertanto non esenti. Lamentela sulla mancata valutazione della motivazione dell'avviso d'accertamento è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art.366 c.p.c. Infine il motivo relativo all'art.74 L.342/2000 è stato ritenuto inammissibile per mancanza di specificazione circa la data di attribuzione della rendita e il suo rapporto con il 1° gennaio 2000. Il ricorso viene quindi rigettato; la parte ricorrente è condannata alle spese di giudizio quantify in euro 2.500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, e al versamento del contributo unificato ove previsto.
Norme richiamate
Il ricorrente contestava la regolarità della notifica dell'appello; la Corte ha comunque ritenuto che la notificazione via PEC, pur se non effettuata nel domicilio eletto, abbia raggiunto lo scopo e non sia inesistente
Principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo: difformità formali della notifica sono sanate se l'atto ha raggiunto effettivamente il destinatario
art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione per immobili di enti pubblici richiede l'utilizzazione diretta e l'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'uso indiretto (locazione o comodato a terzi) esclude l'esenzione
art. 360, comma 1, n. 5 (riformulato)
Secondo la riforma il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più sempre motivo di cassazione salvo che la motivazione sia inidonea a esplicitare le ragioni della decisione; qui la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata
Principio per cui in Cassazione le censure su atti del giudizio di merito sono inammissibili se tali atti non sono riprodotti e individuati puntualmente nel ricorso
La rilevanza della notifica dell'atto di attribuzione o modifica della rendita catastale dipende dalla data e dalla sequenza temporale delle attribuzioni; il ricorrente non ha fornito elementi temporali necessari a valutare la questione
Riferimento al contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di cassazione, con l'indicazione che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo
Massime di principio
- La notificazione via PEC è valida se l'atto proviene da un mittente certificato e raggiunge il destinatario: difformità formali possono essere sanate se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa
- Per ottenere l'esenzione IMU/ICI ex art.7 D.Lgs. 504/1992 è necessario dimostrare l'utilizzo diretto e l'esclusiva destinazione non produttiva di reddito; l'uso tramite locazione o comodato a terzi esclude l'esenzione
- In materia di successione tra enti pubblici la qualificazione giuridica del soggetto proprietario (chi detiene effettivamente i beni dopo il riequilibrio/scioglimento) è determinante: il giudice deve motivare il rapporto successorio e la titolarità dei beni
- In Cassazione le doglianze fondate su atti processuali formali (es. avvisi, atti amministrativi) richiedono la puntuale riproduzione e indicazione dei documenti contestati; la mancata riproduzione rende la censura inammissibile
- Per questioni connesse all'attribuzione di rendita catastale ed effetti tributari (art.74 L.342/2000) è essenziale precisare le date e la sequenza degli atti (prima o dopo il 1/1/2000) poiché il trattamento giuridico cambia in base al periodo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 631/2022 del 11/01/2022
- Sentenza civile · 11 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 604/2022 del 11/01/2022
- Sentenza civile · 11 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 478/2022 del 11/01/2022
- Sentenza civile · 11 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 479/2022 del 11/01/2022
- Sentenza civile · 11 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 480/2022 del 11/01/2022
- Sentenza civile · 11 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 481/2022 del 11/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →