Cassazione Civile, Ordinanza n. 18235/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in una procedura fallimentare: l’agente della riscossione aveva chiesto l’ammissione di crediti erariali e previdenziali per complessivi euro 321.467,95, di cui euro 301.850,21 in privilegio, sulla base degli estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali e a un avviso di addebito. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per difetto di prova della notificazione delle cartelle; il Tribunale, accogliendo l’opposizione, aveva invece ritenuto l’estratto di ruolo sufficiente e aveva ammesso il credito, negando però il privilegio sugli aggi di riscossione. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per asserita extrapetizione, poiché parte del credito era stata ammessa in chirografo pur essendo stata richiesta l’ammissione in privilegio, e per presunto contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla ripartizione tra quota privilegiata e chirografaria; 2) violazione delle norme sugli aggi di riscossione e dell’art. 2697 c.c., assumendo che fossero stati ammessi anche aggi riferiti a crediti asseritamente non riscuotibili o non provati; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione della disciplina sulla riscossione dei crediti previdenziali, sostenendo che la curatela avesse contestato i crediti esposti nell’avviso di addebito e che il nuovo sistema introdotto dal d.l. n. 78/2010 non consentisse l’ammissione al passivo sulla sola base del ruolo/estratto di ruolo, oltre a dedurre che l’avviso di addebito fosse carente di elementi essenziali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della curatela. Ha ritenuto infondato il primo profilo del primo motivo, affermando che, quando il giudice neghi solo il privilegio ma non l’esistenza del credito, può e deve ammettere il credito in chirografo senza bisogno di una domanda subordinata espressa; ha invece dichiarato inammissibile il resto del primo motivo, poiché la doglianza sui diversi importi ammessi non integrava un contrasto tra motivazione e dispositivo ma un mero errore materiale di calcolo, rimediabile con correzione ex art. 287 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non risultante trattata nel merito e non specificamente localizzata/trascritta nel ricorso, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: è inammissibile la censura di omesso esame di fatti processuali; è inoltre inammissibile la genericità della contestazione; ed è infondata la tesi secondo cui l’avviso di addebito e l’estratto di ruolo sarebbero inutilizzabili, poiché la disciplina vigente attribuisce all’avviso efficacia di titolo esecutivo e, secondo le Sezioni Unite richiamate, per l’ammissione al passivo è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della resistente e statuizione sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non incorre in extrapetizione quando, negando solo la prelazione, ammette il credito in chirografo, perché l’ammissione al passivo del credito è l’oggetto essenziale della domanda.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le asserite violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state in parte inammissibili e in parte infondate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame può riguardare fatti decisivi del merito, non fatti processuali; inoltre non può essere usato per contestare questioni non dedotte o genericamente dedotte nel merito.
art. 93, comma 4, legge fallimentare
Se la domanda di ammissione in privilegio è carente quanto al titolo di prelazione o al bene gravato, il credito è considerato chirografario.
L’errore materiale di calcolo o di trascrizione non determina nullità denunciabile in cassazione, ma si corregge con il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 17, commi 1 e 3, d.lgs. n. 112/1999
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di aggi di riscossione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per novità della questione.
Norma richiamata dalla ricorrente sugli aggi di riscossione, senza accoglimento della censura.
Richiamato per l’onere della prova sulla sussistenza dei crediti e degli accessori, ma non ritenuto violato nei termini prospettati.
art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
Il nuovo sistema di riscossione previdenziale attribuisce all’avviso di addebito immediata efficacia, anche esecutiva; i riferimenti al ruolo si intendono riferiti all’avviso di addebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, la domanda di ammissione del credito è l’oggetto necessario; la richiesta del privilegio è accessoria. Se il privilegio non è riconoscibile, il giudice può ammettere il credito in chirografo anche senza una domanda subordinata espressa.
- Un errore di calcolo o di quantificazione degli importi ammessi, quando sia riconoscibile e non incida sulla struttura del decisum, non integra contrasto tra motivazione e dispositivo né nullità deducibile in cassazione, ma va corretto con il rimedio per errore materiale.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni di merito o eccezioni non specificamente dedotte e localizzate nel giudizio precedente; il ricorso deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando dove la questione sia stata sollevata e come sia stata trattata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi del merito, non fatti processuali; per contestare la mancata pronuncia su un’eccezione occorre semmai dedurre il vizio processuale pertinente e con adeguata specificità.
- Per l’ammissione al passivo dei crediti tributari o previdenziali dell’agente della riscossione, è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, non essendo necessario che l’avviso di accertamento o l’avviso di addebito siano stati notificati al momento dell’insinuazione, secondo il regime richiamato dalle Sezioni Unite.
- La disciplina dell’avviso di addebito previdenziale attribuisce a tale atto immediata efficacia esecutiva e sostituisce, ai fini del recupero coattivo, i riferimenti normativi al ruolo e alla cartella di pagamento.
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