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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari, sostenendo che il credito d'imposta per incentivazione alla ricerca scientifica, previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 5, doveva essere indicato, a pena di decadenza, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione del beneficio. La società aveva omesso tale indicazione e aveva utilizzato il credito in compensazione. Secondo l'Agenzia, l'omissione non comportava soltanto una sanzione per violazione formale, ma la perdita definitiva dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando integralmente il ricorso originario della società. Ha stabilito che l'omessa indicazione del credito nel quadro RU comporta la decadenza dal beneficio, poiché tale indicazione è prevista a pena di decadenza dal D.M. n. 275 del 1998, art. 6. L'omissione è stata ritenuta non meramente formale, in quanto ostacola i controlli dell'Amministrazione finanziaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 6.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e il recupero delle somme non versate o indebitamente compensate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il conseguente recupero delle imposte dovute.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 5

    Prevede il credito d'imposta per incentivare la ricerca scientifica, utilizzabile ai fini della compensazione con debiti tributari.

  • D.M. n. 275 del 1998, art. 6

    Stabilisce che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il beneficio è concesso, prevedendo la decadenza dall'agevolazione in caso di omissione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Esclude, a determinate condizioni, l'applicazione di sanzioni per violazioni meramente formali; non impedisce però la decadenza da un'agevolazione quando questa è espressamente prevista dalla legge o dal regolamento.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5-bis

    Considera formali le violazioni che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile. Nel caso deciso, l'omessa indicazione del credito è stata ritenuta sostanziale perché ostacolava i controlli.

Massime di principio

  • Quando una norma subordina espressamente un'agevolazione fiscale all'indicazione del beneficio nella dichiarazione, l'omissione può comportare la decadenza dal beneficio e non una semplice sanzione formale.
  • La qualificazione di un'omissione come meramente formale non esclude la decadenza dall'agevolazione se la normativa prevede tale conseguenza in modo specifico.
  • L'emendabilità della dichiarazione fiscale non consente di superare decadenze già maturate per il mancato rispetto di un adempimento dichiarativo previsto a pena di perdita del beneficio.
  • Un'omissione è sostanziale, e non meramente formale, quando impedisce o ostacola i controlli dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza e sull'utilizzo del credito d'imposta.
  • I crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione devono essere indicati correttamente e tempestivamente nella dichiarazione prevista dalla disciplina dell'agevolazione; in mancanza, l'utilizzo in compensazione può essere recuperato.

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