Cassazione Civile, Ordinanza n. 29806/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/rapporto impositivo ICI relativo a un'area di cui l'associazione sportiva disponeva nel territorio comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva negato l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; la Commissione tributaria regionale, invece, accogliendo l'appello dell'associazione, aveva ritenuto dimostrato che l'intera area era stata utilizzata per finalità sportive sulla base di documentazione prodotta in gravame, rilevando anche che il Comune non aveva contestato specificamente tale punto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 e sostenendo che l'area avesse natura di terreno edificabile, utilizzata solo sporadicamente per fini sportivi, quindi comunque imponibile ai fini ICI; ha inoltre dedotto che il riconoscimento dell'esenzione avrebbe integrato un aiuto di Stato incompatibile con il Trattato UE. Nel ricorso il Comune ha anche contestato che il giudice di appello avesse valorizzato solo il volume d'affari dell'associazione, senza considerare altri indici della natura economica dell'attività e la potenzialità economica connessa al possesso di terreni edificabili.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza tributaria, perché ha rilevato un vizio processuale: il ricorrente aveva notificato il ricorso via PEC e depositato copia analogica, ma agli atti non risultava l'attestazione di conformità, sottoscritta autografamente, del ricorso e della procura speciale agli originali notificati telematicamente. Poiché la controparte era rimasta solo intimata e non si era costituita, mancava il presupposto che avrebbe potuto sanare il vizio. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
l'esenzione ICI invocata presuppone la ricorrenza dei requisiti normativi e deve essere scrutinata alla luce della destinazione concreta dell'immobile e delle prove offerte; nel caso, la questione non è stata esaminata nel merito per improcedibilità del ricorso.
la censura era formalmente incardinata come violazione di legge/procedurale, ma non è stata valutata nel merito per difetto di procedibilità.
L. 53/1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter
art. 9, commi 1 bis e ter
la copia analogica del ricorso notificato via PEC deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità del difensore; in mancanza può determinarsi improcedibilità se il vizio non è sanato.
d.lgs. 82/2005, art. 23, comma 2
la conformità della copia all'originale può essere non disconosciuta dalla controparte, con effetti sananti nei casi in cui la parte intimata si costituisca e non contesti la conformità.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la dichiarazione di improcedibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22438
se il destinatario della notifica via PEC del ricorso nativo digitale rimane intimato, grava sul ricorrente l'onere di depositare l'asseverazione di conformità fino all'udienza o all'adunanza camerale, pena improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è notificato via PEC e la controparte rimane solo intimata, il ricorrente deve depositare, nei termini utili fino alla decisione, l'attestazione di conformità della copia analogica agli originali notificati; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- La mancata sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità non è un irregolarità meramente formale priva di conseguenze se la controparte non si costituisce e non vi è sanatoria per disconoscimento o deposito di copia autentica.
- La sanatoria del vizio relativo alla conformità della copia del ricorso notificato telematicamente opera solo se la parte intimata si costituisce e deposita una copia ritualmente autenticata oppure non disconosce la conformità all'originale notificatole.
- L'improcedibilità del ricorso per vizi della produzione documentale impedisce alla Corte di esaminare le censure sostanziali, anche quando riguardano la corretta applicazione di un'esenzione tributaria.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, in assenza di attività difensiva dell'intimato, la compensazione sostanziale delle spese con statuizione di mancata liquidazione e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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