Cassazione Civile, Ordinanza n. 24826/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2007, una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile acquisito dalla contribuente per successione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse provato attività della contribuente volta ad aumentare il valore del bene e che il valore dichiarato in successione non fosse stato contestato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del TUIR, dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; secondo la ricorrente, anche a voler condividere la tesi della contribuente, la CTR avrebbe potuto solo accogliere la domanda subordinata di scomputo dell'imposta di successione dal quantum preteso, ma non annullare integralmente l'atto. La controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR non aveva infatti riconosciuto una parziale fondatezza della pretesa erariale, ma aveva escluso in radice l'esistenza di una plusvalenza tassabile, con conseguente annullamento integrale dell'avviso. Poiché la pretesa fiscale è stata reputata infondata, la domanda subordinata relativa allo scomputo dell'imposta di successione era superflua e non doveva essere esaminata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina la rilevanza fiscale della plusvalenza da cessione di immobili; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che il motivo non coglie la ratio della decisione di merito.
Richiamato insieme all'art. 67 TUIR per la disciplina della determinazione della plusvalenza; il ricorso è rigettato perché la censura presupponeva una parziale fondatezza della pretesa tributaria non ravvisata dalla CTR.
Richiamato quale norma sul processo tributario, ma la Corte osserva che il principio di impugnazione-merito non è violato quando il giudice abbia ritenuto infondata in radice la pretesa fiscale.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla decisione secondo le prove dedotte dalle parti; la Corte non ravvisa una sua violazione poiché la censura muove da una premessa fattuale non corrispondente alla decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene inammissibile il motivo perché non confrontato con la reale motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato per la proposta del relatore nella camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile o comunque infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma assume una premessa diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- Se il giudice tributario esclude in radice l'esistenza del presupposto impositivo, l'annullamento integrale dell'atto è coerente e non è necessario esaminare domande subordinate relative alla mera rideterminazione del quantum.
- Il principio del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito non impone al giudice di rideterminare la pretesa fiscale quando abbia ritenuto infondata la pretesa stessa nel suo presupposto.
- La censura di violazione delle norme sulla valutazione della prova non è scrutinabile utilmente se costruita su un'interpretazione della motivazione di merito che la sentenza non contiene.
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