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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33333/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una cliente aveva agito contro un notaio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare da lui predisposto e autenticato. La doglianza sostanziale riguardava l’omessa corretta effettuazione delle visure ipotecarie e la mancata informazione circa l’esistenza, nell’atto di provenienza, di una clausola risolutiva espressa per mancato saldo prezzo, circostanza poi verificatasi. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto sussistente il nesso causale ma aveva imputato alla danneggiata un concorso di colpa nella misura del 50%, riducendo il risarcimento. La ricorrente principale censurava tale decisione deducendo: violazione di giudicato interno sulla responsabilità esclusiva del notaio; illegittima applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. in assenza di specifica eccezione; vizio di motivazione per avere fondato il concorso di colpa su elementi ritenuti congetturali. Il notaio, con ricorso incidentale, contestava a sua volta l’esistenza del nesso causale tra la propria condotta e il danno, sostenendo che la cliente conoscesse già la clausola risolutiva e che le somme fossero state corrisposte in un momento anteriore o comunque in modo incompatibile con la ricostruzione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il giudicato interno riguardasse solo l’accertamento dell’inadempimento del notaio, non anche il nesso causale tra tale inadempimento e il danno. Ha inoltre affermato che le censure del ricorso incidentale miravano in realtà a contestare la ricognizione del fatto e la valutazione della prova, profili non deducibili nei termini prospettati e comunque privi dei requisiti di specificità. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso sia la violazione dell’art. 1227 c.c. sia il vizio motivazionale, osservando che la valutazione del concorso colposo della danneggiata atteneva alla prima serie causale del danno e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie tali da integrare il vizio di motivazione apparente. Spese compensate per reciproca soccombenza e disposto l’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorso principale come parametro della diligenza professionale del notaio, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento della censura

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorso principale come norma sull’inadempimento contrattuale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorso principale in tema di danno risarcibile e nesso causale

  • art. 1227 c.c.

    primo comma; secondo comma

    il primo comma è evocato per il concorso colposo del creditore/danneggiato; la Corte ritiene che la valutazione del concorso colposo della danneggiata incida sulla genesi dell’evento di danno e che, nel caso, la relativa censura sia infondata o inammissibile a seconda del motivo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per dedurre la violazione del giudicato interno; la Corte afferma che il giudicato riguardava solo l’inadempimento del notaio e non il nesso causale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno; esclusa la sua estensione al nesso causale

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto o della prova

  • art. 1227 c.c.

    invocato per censurare la riduzione del danno; la Corte ritiene la censura eccentrica rispetto alla ratio decidendi e comunque non decisiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso ultra petita e sulla rilevabilità della relativa eccezione

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo principale in relazione alle preclusioni sulle eccezioni e sulle domande nuove in appello

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per sostenere la non proponibilità in rinvio della questione sul concorso colposo

  • art. 41 c.p.

    richiamato dal ricorrente incidentale per contestare il nesso causale secondo i principi della causalità

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte richiama il difetto di specificità/pertinenza del motivo e la mancanza di localizzazione/produzione dei documenti invocati

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per l’onere di produzione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per il vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte esclude un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; art. 1-bis

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato in tema di errore di fatto revocatorio per il travisamento della prova

  • Cass., Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053-8054

    richiamate per delimitare il vizio motivazionale al "minimo costituzionale"

  • Cass., Sez. U., 05/03/2024, n. 5792

    richiamata per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova dall’errore di valutazione della prova

  • Cass. 11/11/2019, nn. 28991-28992

    richiamate per affermare che in una pretesa risarcitoria inadempimento, evento di danno e nesso causale sono elementi distinti e tutti necessari

Massime di principio

  • Il giudicato interno formatosi su una sentenza di primo grado che abbia affermato l’inadempimento di un professionista non si estende automaticamente al distinto accertamento del nesso causale tra l’inadempimento e il danno, se tale nesso è stato oggetto di statuizione autonoma e negativa.
  • Nelle azioni di responsabilità professionale, la prova del danno risarcibile richiede la dimostrazione sia dell’inadempimento sia del nesso causale con il pregiudizio allegato; i tre elementi della pretesa risarcitoria non si confondono.
  • Il concorso colposo del danneggiato può essere apprezzato dal giudice quando la condotta della vittima abbia inciso sulla produzione dell’evento di danno, e non solo sulle sue conseguenze ulteriori; la valutazione segue i principi della causalità materiale.
  • Non è deducibile in cassazione come violazione di legge una censura che, in realtà, mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è confinato alle sole anomalie motivazionali estreme; non basta allegare insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione se essa resta comprensibile e strutturalmente esistente.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento non coincide con una diversa lettura del documento stesso: il primo può rilevare come errore revocatorio o, nei casi ammessi, secondo i parametri processuali specifici, ma non attraverso una generica critica alla valutazione probatoria.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e di localizzazione/produzione dei documenti richiamati; la mancata indicazione puntuale del fascicolo e l’assenza di produzione del documento possono condurre all’inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioniContratto preliminare
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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