Cassazione Civile, Ordinanza n. 33333/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una cliente aveva agito contro un notaio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare da lui predisposto e autenticato. La doglianza sostanziale riguardava l’omessa corretta effettuazione delle visure ipotecarie e la mancata informazione circa l’esistenza, nell’atto di provenienza, di una clausola risolutiva espressa per mancato saldo prezzo, circostanza poi verificatasi. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto sussistente il nesso causale ma aveva imputato alla danneggiata un concorso di colpa nella misura del 50%, riducendo il risarcimento. La ricorrente principale censurava tale decisione deducendo: violazione di giudicato interno sulla responsabilità esclusiva del notaio; illegittima applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. in assenza di specifica eccezione; vizio di motivazione per avere fondato il concorso di colpa su elementi ritenuti congetturali. Il notaio, con ricorso incidentale, contestava a sua volta l’esistenza del nesso causale tra la propria condotta e il danno, sostenendo che la cliente conoscesse già la clausola risolutiva e che le somme fossero state corrisposte in un momento anteriore o comunque in modo incompatibile con la ricostruzione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che il giudicato interno riguardasse solo l’accertamento dell’inadempimento del notaio, non anche il nesso causale tra tale inadempimento e il danno. Ha inoltre affermato che le censure del ricorso incidentale miravano in realtà a contestare la ricognizione del fatto e la valutazione della prova, profili non deducibili nei termini prospettati e comunque privi dei requisiti di specificità. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso sia la violazione dell’art. 1227 c.c. sia il vizio motivazionale, osservando che la valutazione del concorso colposo della danneggiata atteneva alla prima serie causale del danno e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie tali da integrare il vizio di motivazione apparente. Spese compensate per reciproca soccombenza e disposto l’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
richiamato nel motivo del ricorso principale come parametro della diligenza professionale del notaio, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento della censura
richiamato nel motivo del ricorso principale come norma sull’inadempimento contrattuale
richiamato nel motivo del ricorso principale in tema di danno risarcibile e nesso causale
primo comma; secondo comma
il primo comma è evocato per il concorso colposo del creditore/danneggiato; la Corte ritiene che la valutazione del concorso colposo della danneggiata incida sulla genesi dell’evento di danno e che, nel caso, la relativa censura sia infondata o inammissibile a seconda del motivo
richiamato per dedurre la violazione del giudicato interno; la Corte afferma che il giudicato riguardava solo l’inadempimento del notaio e non il nesso causale
richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno; esclusa la sua estensione al nesso causale
utilizzato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto o della prova
invocato per censurare la riduzione del danno; la Corte ritiene la censura eccentrica rispetto alla ratio decidendi e comunque non decisiva
richiamato nel motivo sul preteso ultra petita e sulla rilevabilità della relativa eccezione
richiamato nel motivo principale in relazione alle preclusioni sulle eccezioni e sulle domande nuove in appello
richiamato per sostenere la non proponibilità in rinvio della questione sul concorso colposo
richiamato dal ricorrente incidentale per contestare il nesso causale secondo i principi della causalità
la Corte richiama il difetto di specificità/pertinenza del motivo e la mancanza di localizzazione/produzione dei documenti invocati
richiamato per l’onere di produzione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso
evocato per il vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte esclude un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
menzionato per la trattazione in camera di consiglio
comma 1-quater; art. 1-bis
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti
richiamato in tema di errore di fatto revocatorio per il travisamento della prova
Cass., Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053-8054
richiamate per delimitare il vizio motivazionale al "minimo costituzionale"
Cass., Sez. U., 05/03/2024, n. 5792
richiamata per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova dall’errore di valutazione della prova
Cass. 11/11/2019, nn. 28991-28992
richiamate per affermare che in una pretesa risarcitoria inadempimento, evento di danno e nesso causale sono elementi distinti e tutti necessari
Massime di principio
- Il giudicato interno formatosi su una sentenza di primo grado che abbia affermato l’inadempimento di un professionista non si estende automaticamente al distinto accertamento del nesso causale tra l’inadempimento e il danno, se tale nesso è stato oggetto di statuizione autonoma e negativa.
- Nelle azioni di responsabilità professionale, la prova del danno risarcibile richiede la dimostrazione sia dell’inadempimento sia del nesso causale con il pregiudizio allegato; i tre elementi della pretesa risarcitoria non si confondono.
- Il concorso colposo del danneggiato può essere apprezzato dal giudice quando la condotta della vittima abbia inciso sulla produzione dell’evento di danno, e non solo sulle sue conseguenze ulteriori; la valutazione segue i principi della causalità materiale.
- Non è deducibile in cassazione come violazione di legge una censura che, in realtà, mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è confinato alle sole anomalie motivazionali estreme; non basta allegare insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione se essa resta comprensibile e strutturalmente esistente.
- Il travisamento del contenuto oggettivo di un documento non coincide con una diversa lettura del documento stesso: il primo può rilevare come errore revocatorio o, nei casi ammessi, secondo i parametri processuali specifici, ma non attraverso una generica critica alla valutazione probatoria.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e di localizzazione/produzione dei documenti richiamati; la mancata indicazione puntuale del fascicolo e l’assenza di produzione del documento possono condurre all’inammissibilità della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2024 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →