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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21367/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta da due privati nei confronti di una banca, assumendo che alcuni dipendenti dell’istituto avessero tenuto condotte truffaldine o comunque decettive nella gestione delle loro risorse finanziarie, con coinvolgimento anche di un soggetto indicato come Di Liberto. La Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di precedente cassazione penale, aveva rigettato la domanda ritenendo non provati, sulla base degli elementi istruttori disponibili, né il dolo né la colpa dei dipendenti della banca e, inoltre, insussistente la responsabilità della banca per il comportamento del Di Liberto, ritenuto estraneo alla stessa. Con il ricorso per cassazione i danneggiati deducevano, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi controversi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato l’insieme degli elementi istruttori emersi nel procedimento penale e si era limitata a valorizzare le dichiarazioni delle persone offese; aggiungevano che la Cassazione penale avrebbe riconosciuto condotte agevolatrici dei dipendenti della banca, escludendone la condanna solo per inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. Con il secondo motivo denunciavano violazione e falsa applicazione, tra gli altri, degli artt. 99, 100, 112, 115, 116 e 132 c.p.c., degli artt. 2697 e 2049 c.c. e dell’art. 622 c.p.p., assumendo che il giudice del rinvio avesse erroneamente escluso il dolo e la colpa dei dipendenti della filiale e, soprattutto, l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. al caso di un falso promotore o comunque di un rapporto di fatto, rispetto al quale non sarebbero decisive la natura o la fonte del rapporto né la continuità o onerosità dello stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente incardinato sull’omesso esame di fatti decisivi, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di un diverso procedimento penale, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che le circostanze dedotte erano state comunque specificamente esaminate dalla sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le censure, sotto la veste della violazione di legge, investivano in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove, senza denunciare una vera e propria erronea sussunzione di un fatto incontroverso nella norma astratta; perciò anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo se la censura riguarda specifici accadimenti storico-naturalistici non esaminati, non quando si chiede una rivalutazione delle prove e dei fatti di causa.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente non può essere affermata attraverso una censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti soltanto la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato come base del giudizio di rinvio davanti al giudice civile dopo la cassazione in sede penale.

  • art. 99 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti, ma senza che la Corte ravvisasse una reale violazione di norme processuali decisiva.

  • art. 100 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti, ma senza che la Corte ravvisasse una pronuncia extra o ultra petita; la censura era in realtà rivolta al merito.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non ritenuto idoneo a superare il divieto di chiedere una revisione del merito in sede di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la critica mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non può essere invocato per ottenere una diversa lettura delle prove rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in materia di onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto la censura priva di reale attinenza a un errore di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione complessiva delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sulla ricostruzione dei fatti in una dedotta violazione di legge, quando la critica riguarda in realtà la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. non può essere contestata o affermata in sede di legittimità mediante una diversa lettura del compendio probatorio, ma solo denunciando un effettivo errore nell’applicazione della fattispecie astratta a un fatto incontroverso.
  • Quando i fatti dedotti come decisivi risultano comunque esaminati dal giudice di merito, non ricorre il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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