Sentenza n. 1651/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2085 del 2025: del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato non stagionale, rilasciato in favore del ricorrente, emesso dalla Prefettura di Caserta il 18.03.2025 Prot. Uscita N.0040020 del 21/03/2025, notificato in data 21/03/2025.. quanto al ricorso n. 2222 del 2025: del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato NON stagionale, rilasciato in favore del lavoratore sig. ALAMGIR HOSSAIN Mohammad (pratica P-CE/L/Q/2023/101762), emesso dalla Prefettura di Caserta il 18.03.2025 Prot. Uscita N.0040020 del 21/03/2025, notificato in data 21/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale e mancato rilascio di un titolo per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta nell’ambito della procedura flussi, su istanza del legale rappresentante di una società, ed era entrato in Italia con visto valido dal dicembre 2023 al dicembre 2024. La società non si era presentata alle convocazioni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; il legale rappresentante originario era cessato dalla carica e il nuovo rappresentante aveva dichiarato di non essere interessato all’assunzione. Il ricorrente aveva quindi chiesto, almeno, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura aveva invece revocato il nulla osta, ritenendo che il mutamento dell’amministratore della società non fosse assimilabile al fallimento o alla cessazione dell’azienda ai fini del rilascio del permesso temporaneo per attesa occupazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 22 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 42, comma 2, della l. 73/2022 e degli artt. 8-bis, 9 e 31 del d.P.R. 394/1999, sostenendo la propria incolpevolezza, la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, il lungo tempo trascorso tra il rilascio del nulla osta e la revoca, il mutamento soggettivo della compagine rappresentativa della società e l’omessa valutazione della possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione. Il ricorrente ha inoltre proposto, per errore, un secondo ricorso avente identico oggetto.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso, integralmente identico al primo. Ha respinto il ricorso principale. Secondo il giudice, la revoca era motivata dall’inesistenza ab origine dei presupposti per la stipulazione del contratto di soggiorno e, quindi, delle condizioni legittimanti il nulla osta. La società conserva autonoma soggettività e personalità giuridica nonostante l’avvicendamento delle persone fisiche che ne esprimono la volontà; pertanto, la cessazione dell’amministratore originario non determina la cessazione o estinzione del datore di lavoro, e il successivo disinteresse all’assunzione resta imputabile alla medesima società. Il decorso del tempo, pur non imputabile al ricorrente, non modifica i presupposti originari del nulla osta. Inoltre, il ricorrente non ha allegato né provato di avere svolto un’attività lavorativa effettiva prima della revoca o di avere percepito redditi sufficienti alla permanenza in Italia. Il permesso per attesa occupazione non era quindi dovuto, perché non risultava una cessazione o interruzione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, né l’estinzione del datore di lavoro, ma l’inesistenza originaria del rapporto e dei requisiti prescritti. Anche il successivo rapporto di lavoro iniziato nel settembre 2025 è stato ritenuto irrilevante per il giudizio di legittimità dell’atto del 18 marzo 2025, in applicazione del principio tempus regit actum, salva la possibilità di sottoporre le sopravvenienze all’Amministrazione per un eventuale rinnovato esercizio del potere. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR ha riunito i due ricorsi aventi il medesimo oggetto.
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano l’ingresso dello straniero per motivi di lavoro.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del titolo di soggiorno e alla valutazione della situazione dello straniero.
Rilevante per la procedura di ingresso per lavoro subordinato e per il rapporto tra nulla osta, contratto di soggiorno e rapporto lavorativo.
art. 42, comma 2, l. 73/2022
Richiamato dal ricorrente tra le norme poste a fondamento della richiesta di tutela della propria posizione non colpevole.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile alla procedura di ingresso e soggiorno per lavoro.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai titoli e alle condizioni di soggiorno.
Richiamato dal ricorrente in relazione al permesso per attesa occupazione.
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Individua i criteri per la liquidazione del compenso professionale nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Prevede la riduzione ordinaria del 50% del compenso considerata dal TAR nella liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, la revoca del nulla osta è legittima quando risulti che il rapporto di lavoro e le condizioni per la stipulazione del contratto di soggiorno erano inesistenti ab origine e tale situazione sia rimasta immutata fino all’adozione del provvedimento.
- L’avvicendamento delle persone fisiche che rappresentano una società di capitali non equivale alla cessazione o estinzione del datore di lavoro: la società mantiene la propria soggettività giuridica e il comportamento del nuovo rappresentante resta riferibile alla medesima persona giuridica.
- Il decorso del tempo tra l’ingresso dello straniero e la revoca del nulla osta, anche se non imputabile al ricorrente, non sana né modifica retroattivamente l’originaria mancanza dei presupposti per il nulla osta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone una vicenda sopravvenuta di interruzione o cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, ovvero l’estinzione del datore di lavoro; non è dovuto quando il rapporto di lavoro non è mai sorto e mancavano ab origine i requisiti per instaurarlo.
- Ai fini del sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo si applica il principio tempus regit actum: un rapporto di lavoro instaurato successivamente all’adozione dell’atto non incide sulla sua legittimità, ferma la possibilità di sottoporre la sopravvenienza all’Amministrazione per un nuovo esercizio del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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