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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di diniego del permesso di costruire n. c_f728-10/07/2020-0010058/A di data 10/07/2020 realizzazione di tre nuovi capannoni aperti su due lati quale variante alla realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole, di un deposito attrezzi e dell’abitazione conduttore interessante l’immobile sito sulle PP.FF. 2666/1 - 2666/2 - 2666/3 - 2666/4 - 2669/1, notificato in data 3.12.2025 prot. 25522, segnatura c_f728-03/12/2025-0025522/P.

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di tre nuovi capannoni-tettoie aperti su due lati, qualificati dall’amministrazione come nuova costruzione non conforme ai parametri urbanistici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, con un unico motivo articolato, violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, motivazione apparente, erronea successione delle leggi nel tempo e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’intervento dovesse essere qualificato come variante al permesso di costruire originario e non come nuova costruzione o variante essenziale. Ha inoltre affermato che, in base alla disciplina transitoria dell’art. 104, comma 11, del RUEP, dovessero continuare ad applicarsi le precedenti definizioni dei parametri geometrici, con conseguente esclusione del riferimento alla superficie utile netta e al volume urbanistico. Secondo il ricorrente, applicando l’art. 6, comma 11, delle NTA del PRG, le tettoie aperte su due lati non avrebbero costituito volume urbanistico e sarebbero risultate assentibili. È stata altresì prospettata, in modo generico e non formulato quale autonomo motivo o domanda, la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla legge provinciale, poiché il primo riscontro comunale sarebbe intervenuto oltre tale termine. Il Comune ha sostenuto che l’intervento, avuto riguardo alla superficie coperta di 1.320 mq rispetto ai 639,41 mq originariamente autorizzati, costituisse una variante essenziale e richiedesse un nuovo permesso di costruire; ha inoltre sostenuto la prevalenza della disciplina provinciale del RUEP, secondo cui l’intervento doveva essere valutato mediante il parametro del volume urbanistico.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese. In primo luogo ha qualificato l’intervento come variante essenziale, non come variante in senso proprio: l’incremento della superficie coperta e l’incompatibilità quali-quantitativa con il progetto originario incidevano su elementi qualificanti dell’opera, rendendo necessario un nuovo e autonomo permesso di costruire soggetto alla normativa vigente al momento della richiesta. Ha quindi ritenuto applicabili la L.P. Trento n. 15/2015 e il RUEP. La censura relativa al silenzio-assenso è stata ritenuta genericamente introdotta, non specificamente formulata nella parte dedicata ai motivi e non accompagnata da una corrispondente domanda di accertamento; perciò è stata qualificata come motivo intruso e non considerata. Nel merito, il giudice ha interpretato l’art. 104, comma 11, del RUEP nel senso che la disciplina transitoria conserva le precedenti definizioni soltanto per i parametri geometrici espressamente indicati, tra i quali non rientra il volume. Il parametro del volume urbanistico doveva pertanto essere applicato secondo l’art. 104, comma 3, del RUEP, l’art. 120, commi 2 e 3, della L.P. n. 15/2015 e l’art. 3, comma 2, del RUEP, con prevalenza delle definizioni provinciali sulle disposizioni difformi degli strumenti urbanistici comunali. Il Comune ha dunque correttamente valutato l’intervento in base al volume urbanistico e ne ha rilevato la non conformità urbanistica. La previsione dell’art. 6, comma 11, delle NTA del PRG non poteva prevalere sulla disciplina provinciale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio, previo avviso alle parti, senza opposizione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio in sede cautelare con sentenza semplificata, previo avviso alle parti e in assenza di opposizione.

  • art. 40 c.p.a.

    I motivi di ricorso e di appello debbono essere formulati in un'apposita parte dell'atto, espressamente dedicata alla loro illustrazione.

    La mancata formulazione autonoma e specifica della censura sul silenzio-assenso ha impedito al giudice di considerarla, qualificandola come motivo intruso.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio esterno alle norme del processo civile, tra cui l’art. 115 c.p.c., utilizzato per la non contestazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    La qualificazione dell’intervento come nuova e rilevante costruzione è stata ritenuta non contestata dal ricorrente e quindi utilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 82, commi 1 e 2, L.P. Trento n. 15/2015

    Disciplina il termine per il rilascio del permesso di costruire e il silenzio-assenso, ma la relativa censura è stata ritenuta non ammissibilmente dedotta.

  • art. 104, comma 11, D.P.P. Trento n. 8-61/Leg./2017 (RUEP)

    La disciplina transitoria conserva le precedenti definizioni soltanto per i parametri geometrici espressamente elencati; non comprende il parametro del volume.

  • art. 104, comma 3, D.P.P. Trento n. 8-61/Leg./2017 (RUEP)

    Se entro tale data non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio.

    In assenza dell’adeguamento del PRG entro il termine previsto, le definizioni provinciali, compresa quella di volume urbanistico, prevalgono sulle disposizioni comunali difformi.

  • art. 120, commi 1, 2, 3 e 5, L.P. Trento n. 15/2015

    Stabilisce la prevalenza della legge provinciale, del RUEP e della relativa disciplina attuativa sulle disposizioni difformi degli strumenti urbanistici comunali e consente al RUEP di individuare le disposizioni immediatamente prevalenti e quelle soggette a disciplina transitoria.

  • art. 3, comma 2, D.P.P. Trento n. 8-61/Leg./2017 (RUEP)

    In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo.

    Le definizioni del RUEP prevalgono sulle definizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione.

  • art. 6, comma 11, NTA del PRG del Comune di Mori

    La disposizione comunale sulle tettoie non può essere applicata in contrasto con le definizioni provinciali prevalenti in materia di volume urbanistico.

Massime di principio

  • Un intervento edilizio costituisce variante essenziale, e richiede un nuovo e autonomo permesso di costruire soggetto alla normativa vigente al momento della richiesta, quando le modifiche rispetto al progetto originario hanno consistenza quali-quantitativa rilevante e incidono sulla conformazione, struttura, ubicazione o sugli elementi qualificanti dell’opera, rendendola incompatibile con il disegno globale originario.
  • La disciplina transitoria che conserva le definizioni previgenti dei parametri geometrici opera esclusivamente per i parametri espressamente indicati dalla disposizione transitoria; non può essere estesa a parametri, come il volume urbanistico, non compresi nell’elenco.
  • In assenza dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alla normativa provinciale entro il termine previsto, le definizioni e i metodi di misurazione stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale prevalgono sulle disposizioni difformi del PRG e delle relative norme tecniche di attuazione.
  • Nel processo amministrativo, una censura non formulata in modo autonomo e specifico nella parte dell’atto dedicata ai motivi, né accompagnata dalla corrispondente domanda processuale, può essere qualificata come motivo intruso e non essere esaminata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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