Sentenza n. 534/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale al fascicolo INAIL relativo al riconoscimento di una malattia professionale dell'ex dipendente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego opposto dall'INAIL all'istanza di accesso documentale relativa a una specifica pratica di malattia professionale, già definita favorevolmente per l'ex dipendente e posta a fondamento di una richiesta risarcitoria per danno differenziale pari a euro 39.525,50, oltre ulteriori voci. L'istanza riguardava l'intero fascicolo e, in particolare, la documentazione trasmessa dal lavoratore o per suo conto, la relazione della commissione medica dell'ULSS e i verbali delle audizioni ispettive. La ricorrente ha dedotto: difetto e apparenza della motivazione; erroneità della qualificazione dell'istanza come generica o esplorativa; sussistenza di un interesse difensivo diretto, concreto e attuale; prevalenza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, delle esigenze di difesa rispetto alla riservatezza dei dati sanitari; insufficienza del generico richiamo alla riservatezza dei dichiaranti e all'esigenza di preservare il rapporto collaborativo con l'Amministrazione, in assenza di un concreto rischio di pressioni o ritorsioni. L'INAIL ha sostenuto il carattere esplorativo della richiesta, l'assenza nella propria disponibilità della relazione dell'ULSS, la natura sanitaria della documentazione e la necessità di tutelare la riservatezza dei dichiaranti. Il controinteressato ha invocato la prevalenza della riservatezza, la natura ritorsiva della richiesta e la disciplina del whistleblowing.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, annullando il diniego e accertando il diritto della società ad accedere alla documentazione effettivamente detenuta dall'INAIL e rilevante per la difesa contro la pretesa risarcitoria, mediante visione ed estrazione di copia entro trenta giorni. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale e il necessario nesso di strumentalità, poiché la richiesta riguardava una pratica precisamente individuata ed era collegata a una pretesa risarcitoria già formalmente avanzata. Non è richiesta la prova piena della fondatezza della futura difesa, ma l'indicazione non generica dell'utilità giuridica dei documenti. La richiesta del fascicolo non è stata ritenuta esplorativa: quando l'istante non conosce l'esatta consistenza degli atti, può chiedere il fascicolo di una pratica puntualmente identificata. L'accesso è stato riconosciuto agli atti introduttivi, alle comunicazioni e alla documentazione istruttoria pertinenti alla genesi, allo sviluppo e all'esito del procedimento, nonché alla documentazione medico-legale effettivamente detenuta e utilizzata dall'INAIL. L'Amministrazione non può essere obbligata a esibire un documento inesistente o non detenuto, ma l'indisponibilità della singola relazione dell'ULSS non giustificava il rigetto integrale, dovendosi valutare gli altri atti medico-legali acquisiti. I dati clinici o personali non pertinenti, non indispensabili o eccedenti possono essere oscurati. Quanto ai verbali ispettivi, il generico richiamo alla riservatezza, all'affidabilità dei dichiaranti e al conflitto tra le parti non costituisce motivazione concreta e specifica per negare integralmente l'accesso. Poiché l'indagine ispettiva aveva contribuito al superamento dell'iniziale archiviazione e al riconoscimento della malattia, i verbali costituivano un segmento centrale dell'istruttoria. L'accesso è stato riconosciuto pienamente, con oscuramento dei soli dati eccedenti e non pertinenti, per le dichiarazioni dei soggetti indicati nell'istanza rispetto ai quali era stata dedotta la cessazione dei rapporti con la società. Per eventuali altri dichiaranti, l'ostensione deve avvenire, ove necessario, mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi, purché l'anonimizzazione non renda incomprensibile il contenuto delle dichiarazioni e non svuoti la funzione difensiva dell'accesso. Il richiamo al whistleblowing non è stato ritenuto decisivo, non risultando che i documenti coincidessero con segnalazioni soggette a uno speciale regime di segretezza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e ai documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, mediante bilanciamento concreto con le esigenze di riservatezza.
art. 25 l. 241/1990
Il diniego di accesso deve essere sorretto da una motivazione concreta e individualizzata; il generico richiamo alla riservatezza non è sufficiente.
art. 116 c.p.a.
Il rito riguarda la spettanza del diritto di accesso documentale e non il merito delle pregresse controversie sostanziali, pur potendo queste rilevare per dimostrare l'interesse difensivo.
d.lgs. 24/2023
La disciplina del whistleblowing non sottrae automaticamente all'accesso difensivo i verbali ispettivi; occorre dimostrare che la documentazione coincida con segnalazioni coperte dallo speciale regime di segretezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche nella pubblicazione della pronuncia.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, che possono essere esclusi o oscurati soltanto nella misura in cui siano non pertinenti, non indispensabili o eccedenti rispetto alla finalità difensiva.
Massime di principio
- L'accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la tutela giuridica prospettata; non è però necessaria la prova piena della fondatezza della futura azione o difesa, essendo sufficiente l'indicazione specifica dell'utilità giuridica degli atti.
- Il datore di lavoro destinatario di una pretesa risarcitoria fondata sul riconoscimento amministrativo di una malattia professionale ha, in linea di principio, un interesse difensivo simmetrico a quello del lavoratore che intenda agire contro il datore di lavoro, potendo accedere agli atti istruttori necessari a verificare i presupposti fattuali, causali e valutativi del riconoscimento.
- La richiesta di accesso al fascicolo di una pratica amministrativa puntualmente individuata non è generica o esplorativa per il solo fatto che l'istante non indichi nominativamente documenti di cui ignora l'esistenza; l'accesso deve tuttavia essere limitato agli atti pertinenti e rilevanti per la finalità difensiva, con oscuramento delle informazioni personali o sanitarie eccedenti.
- L'indisponibilità di uno specifico documento non consente all'Amministrazione di respingere integralmente l'istanza, quando altri atti effettivamente detenuti abbiano concorso alla decisione; l'Amministrazione deve distinguere il documento non posseduto dalla restante documentazione acquisita e utilizzata nell'istruttoria.
- Il diniego di accesso ai verbali ispettivi non può fondarsi su richiami astratti alla riservatezza dei dichiaranti, alla genuinità delle collaborazioni o al conflitto tra le parti; occorre dimostrare un rischio concreto e prevalente, procedendo, ove possibile, all'ostensione con oscuramento degli elementi identificativi senza compromettere la comprensibilità e l'utilità difensiva dei verbali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 533/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 38/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →