Sentenza n. 37/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. M_D AB05933 REG2025 0325319 di protocollo del 21 luglio 2025 (notificato il 28 luglio 2025), con la quale il Vice Direttore generale della Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (d’ora in avanti anche solo PERSOMIL) ha respinto il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del rapporto informativo n. d’ordine 5, compilato per il periodo dal 14 ottobre 2024 al 7 aprile 2025 (notificato il 16 aprile 2025); per quanto possa occorrere, del rapporto informativo n. d’ordine 5, compilato per il periodo dal 14 ottobre 2024 al 7 aprile 2025 (notificato il 16 aprile 2025), impugnato con il predetto ricorso gerarchico; di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rapporto informativo relativo al periodo 14 ottobre 2024-7 aprile 2025 e decreto di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo redatto ai fini dell'ammissione al servizio permanente e il successivo decreto di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo formalmente violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il rapporto fosse stato illecitamente redatto dal compilatore e dal revisore, anche per asserite pressioni del secondo sul primo; ha denunciato l'incongruenza del giudizio finale rispetto ai lusinghieri riscontri ricevuti durante il breve periodo di servizio presso la stazione di Cavalese; ha lamentato la contraddittorietà tra le valutazioni positive che il superiore presso la stazione di Civezzano gli avrebbe manifestato nel corso del servizio e il giudizio finale non pienamente positivo; ha inoltre richiamato registrazioni di colloqui con il superiore, ritenute dimostrative dell'illiceità e illegittimità della valutazione. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per genericità dei motivi ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e, nel merito, ha sostenuto che la valutazione caratteristica rientrasse nell'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione militare, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, travisamento o illogicità.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso. In via preliminare ha chiarito che il rigetto del ricorso gerarchico è un atto ad effetto confermativo, privo di autonoma lesività: l'oggetto sostanziale del giudizio resta il rapporto informativo originario, già impugnato in sede gerarchica. Ha inoltre escluso che le registrazioni trascritte potessero essere assunte come elementi decisivi nel giudizio amministrativo, rimettendo le questioni relative ad autenticità, provenienza e rilevanza penale o civilistica al giudice ordinario competente. L'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 40 c.p.a. è stata superata in ragione dell'infondatezza nel merito. Nel merito, il giudice ha qualificato le valutazioni caratteristiche del personale militare come espressione di ampia discrezionalità tecnica, esercitata mediante una percezione globale delle qualità dimostrate nel periodo considerato. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di macroscopica incoerenza, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, la cui dimostrazione incombe al ricorrente. Il breve periodo svolto presso Cavalese non era sufficiente a contrastare la valutazione relativa al più lungo servizio prestato a Civezzano; inoltre, i valutatori avevano considerato l'intero quadro, compreso il servizio a Cavalese. Le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e indipendenti, sicché una difformità rispetto a precedenti o successivi giudizi non dimostra di per sé eccesso di potere né impedisce un abbassamento della valutazione. L'obbligo di motivazione particolarmente puntuale sussiste soltanto per giudizi estremi, circostanza non ricorrente. Le singole voci della scheda risultavano coerenti con il giudizio complessivo di rendimento inferiore alla media e non sempre adeguato; per la natura sintetica della documentazione caratteristica, la motivazione è ricavabile dall'insieme delle valutazioni interne e non richiede l'analitica indicazione di ogni fatto o episodio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata dall'Amministrazione per sostenere la genericità dei motivi; il giudice ha ritenuto superata l'eccezione, decidendo comunque la controversia nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per arbitrarietà, irrazionalità, manifesta illogicità, macroscopica incoerenza o travisamento dei fatti; la dimostrazione di tali vizi incombe sul ricorrente.
- La documentazione caratteristica del personale militare fotografa il rendimento complessivo riferito a uno specifico periodo di servizio; le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e indipendenti, sicché una difformità rispetto a giudizi precedenti o successivi non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere.
- Nella documentazione caratteristica militare non è normalmente necessaria una motivazione analitica riferita a ogni episodio o fatto concreto: il giudizio complessivo può essere motivato in forma sintetica mediante la coerenza tra le singole voci della scheda e la valutazione finale. Un obbligo di motivazione rafforzata sussiste per l'attribuzione di giudizi estremi, positivi o negativi.
- Il rigetto del ricorso gerarchico contro una valutazione caratteristica ha effetto confermativo e non autonoma lesività; il provvedimento originario resta l'atto sostanzialmente lesivo e non è necessaria una distinta impugnazione giurisdizionale del rigetto, purché l'azione sia proposta nel termine decorrente dalla conoscenza di quest'ultimo.
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto la legittimità di una valutazione militare, le questioni relative all'autenticità, provenienza e rilevanza penale o civilistica di registrazioni di colloqui appartengono alle competenze del giudice ordinario e non sostituiscono il controllo amministrativo estrinseco di logicità, ragionevolezza e congruità.
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