Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Trento, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Arco del 17 luglio 2025, prot. n. 0021813/2025, comunicato a mezzo pec il successivo 18 luglio, avente ad oggetto “Richiesta di Permesso di costruire pervenuta al prot. n. 7827 di data 11/03/2025 per i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento sedime sulla P.ed. 2436 C.C. ARCO - P.F. 867/3 C.C. ARCO - VIA LINFANO, SN Diniego istanza”; del provvedimento del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Arco dell’8 maggio 2025, prot. n. 0014026/2025, avente ad oggetto “Richiesta di Permesso di costruire pervenuta al prot. n. 7827 di data 11/03/2025 per i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento sedime sulla P.ed. 2436 C.C. ARCO - P.F. 867/3 C.C. ARCO - VIA LINFANO, SN Preavviso di diniego”; di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto e consequenziale, anche ad oggi non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento di sedime, preceduto da preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il preavviso di diniego e il diniego definitivo relativi all’istanza di permesso di costruire per il recupero abitativo di una baracca in legno di 14,43 mq, realizzata tra gli anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta, ubicata in area agricola di pregio e soggetta a tutela paesaggistico-ambientale. Ha dedotto, con un unico motivo, eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, difetto e carenza di istruttoria, erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art. 112, comma 11, della l.p. n. 15/2015, dell’art. 38, comma 8, delle NTA del PRG di Arco e di disposizioni del regolamento edilizio comunale. Secondo la ricorrente, il manufatto avrebbe avuto sin dalla costruzione una destinazione abitativa, sia pure occasionale e finalizzata al riposo e allo svago, comprovata da dichiarazioni sostitutive, tracce di un bagno a dispersione e di un impianto elettrico, presenza di arredi, documentazione fotografica, riferimenti contenuti nella documentazione del procedimento sanzionatorio del 2007 e accatastamento in categoria A/4 nel 2020. Tale destinazione avrebbe consentito il recupero abitativo dell’edificio e la deroga alla superficie minima di 48 mq prevista dal regolamento edilizio. Il Comune ha sostenuto che non fosse stata provata una destinazione residenziale pregressa e stabile, rilevando l’assenza di utenze essenziali, l’inidoneità materiale del manufatto e il carattere meramente fiscale dell’accatastamento.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha confermato la legittimità del diniego. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 112, comma 11, della l.p. n. 15/2015 e dell’art. 38, comma 8, delle NTA del PRG, il recupero abitativo di un edificio esistente in area agricola e avente destinazione diversa da quella agricola presupponga la prova dell’effettivo uso abitativo antecedente al 1967 e mantenuto sino all’entrata in vigore della l.p. n. 1/2008. Tale prova è necessaria anche perché il manufatto, di soli 14,43 mq, non raggiunge la superficie minima ordinariamente richiesta; la deroga prevista dal regolamento edilizio opera soltanto in presenza della dimostrata pregressa destinazione abitativa. Il Collegio ha chiarito che l’uso residenziale, soprattutto quando invocato per applicare una disciplina derogatoria, non coincide con una presenza occasionale per riposo, svago o picnic, ma richiede la funzione dell’immobile quale dimora stabile e costante, eventualmente anche stagionale. La documentazione del procedimento sanzionatorio del 2007 qualificava la baracca come destinata a ricovero occasionale e deposito attrezzi e non attestava un uso abitativo; le opere abusive allora demolite non potevano dimostrare la destinazione residenziale del solo manufatto rimasto. Inoltre, la rimozione della roulotte, della tettoia, della cisterna e delle altre opere aveva comunque fatto venir meno il contesto unitario eventualmente idoneo a sostenere una funzione abitativa. Le dichiarazioni sostitutive e le fotografie non costituivano elementi sufficienti e univoci, mentre l’accatastamento in categoria A/4, risalente al 2020, aveva valore fiscale e non possedeva autonomo valore probatorio circa l’effettiva destinazione urbanistico-edilizia, tanto più rispetto a un periodo storico anteriore. Non sono stati quindi ravvisati né i dedotti vizi di eccesso di potere né la violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 11, l.p. 4 agosto 2015, n. 15

    Nelle aree destinate all’agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall’attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall’articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all’articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG

    La disposizione consente il recupero degli edifici esistenti in area agricola con destinazione diversa da quella agricola, ma richiede la prova concreta della destinazione abitativa pregressa quando il recupero abitativo è invocato per un manufatto privo dei requisiti dimensionali ordinari.

  • art. 38, comma 8, NTA del PRG del Comune di Arco

    Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore dell’art. 62 comma 4 LP 4 marzo 2008 n. 1, con destinazioni d’uso diverse da quelle ammesse dalle norme di zona, possono essere utilizzati per la residenza (...). (...) Su tali edifici, se non sono individuati come insediamenti storici, sono ammessi i seguenti interventi: a) La ristrutturazione (...) con ampliamento della SUN fino ad un massimo del 20% della SUN esistente

    La norma permette l’utilizzo residenziale e la ristrutturazione con ampliamento degli edifici preesistenti aventi destinazione diversa da quella ammessa nella zona, ma solo se sia dimostrata l’effettiva destinazione abitativa rilevante e la presenza delle condizioni richieste.

  • art. 39, comma 5, NTA del PRG del Comune di Arco

    La disposizione rende applicabile la disciplina dell’art. 38, comma 8, anche alle aree agricole di pregio.

  • art. 23, commi 1 e 5, Regolamento edilizio del Comune di Arco

    La superficie minima ordinaria per l’alloggio è pari a 48 mq; la deroga alla superficie minima è possibile per edifici preesistenti soltanto quando sia provato l’uso abitativo antecedente rilevante.

  • art. 7, comma 3, Allegato 1, Regolamento edilizio del Comune di Arco

    La disposizione è stata richiamata con riguardo alla verifica dello stato di fatto dei manufatti realizzati ante 1967 fuori dal centro abitato; essa non esonera dalla prova dell’effettiva destinazione abitativa quando tale destinazione è necessaria per il recupero derogatorio.

Massime di principio

  • Il recupero a fini abitativi di un edificio preesistente situato in area agricola e avente destinazione diversa da quella agricola richiede la prova concreta dell’effettiva destinazione abitativa rilevante nel periodo previsto dalla disciplina urbanistica applicabile, non essendo sufficiente la mera preesistenza legittima del manufatto.
  • Ai fini dell’accertamento della destinazione residenziale, l’uso abitativo non coincide con la presenza occasionale per riposo, svago o picnic, ma presuppone che l’immobile sia stato concretamente utilizzato quale dimora stabile e costante, eventualmente anche stagionale.
  • Quando il recupero abitativo è invocato per derogare ai requisiti dimensionali vigenti, l’onere di provare l’uso residenziale pregresso grava sul richiedente e deve essere assolto mediante elementi univoci e coerenti riferiti al periodo storico rilevante.
  • La documentazione relativa a opere abusive accessorie non dimostra automaticamente la destinazione abitativa del manufatto principale, soprattutto quando tali opere siano state demolite e la documentazione amministrativa descriva il manufatto residuo come ricovero occasionale e deposito attrezzi.
  • L’accatastamento di un immobile, anche in una categoria catastale abitativa, ha ordinariamente finalità fiscali e non possiede autonomo valore probatorio circa l’effettiva destinazione urbanistico-edilizia, in particolare se risalente a un periodo successivo a quello cui deve riferirsi la verifica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.