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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato in data-OMISSIS-dal Comandante del Comando Provinciale di -OMISSIS- – Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, notificato il successivo 20 gennaio 2022, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto in data 22-27 ottobre 2021; del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato in data -OMISSIS-, notificato in data 27 settembre 2021, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della “consegna” di giorni sette; degli atti tutti antecedenti (in particolare, la nota prot. n. -OMISSIS- adottata in data 25 giugno 2021, con la quale sono stati contestati gli addebiti disciplinari ed è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 8 della legge n. 241/1990), preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni eventuale, consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202200414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della consegna di sette giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna di sette giorni, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1358, 1361, 1370 e 1398 del d.lgs. 66/2010 e vizi di eccesso di potere, sostenendo che la condotta sanzionata fosse diversa da quella oggetto della contestazione iniziale. Quest'ultima riguardava l'abbigliamento civile ritenuto non decoroso, la permanenza della denunciante nel corridoio, l'ascolto della donna in abiti civili e la presenza del ricorrente con un cane di piccola taglia; il provvedimento finale aveva invece fondato la sanzione principalmente sulla mancata tempestiva assunzione, da parte del comandante, della direzione delle attività di polizia giudiziaria relative a una denuncia riconducibile al cd. codice rosso. È stata inoltre dedotta l'insussistenza dell'illecito, poiché la ricezione materiale della denuncia avrebbe potuto essere inizialmente svolta dal militare di servizio. Con un secondo motivo il ricorrente ha contestato, ai sensi degli artt. 861, 865, 867, 923 e 1355 del d.lgs. 66/2010 e dell'art. 3 della l. 241/1990, la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti, nonché il difetto di istruttoria e motivazione e l'omessa considerazione delle circostanze attenuanti. Con un terzo motivo ha lamentato che l'amministrazione avesse recepito in modo acritico la versione della responsabile del centro antiviolenza, senza adeguato riscontro istruttorio e motivazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la sanzione e il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Il primo motivo è stato ritenuto fondato con efficacia assorbente. La contestazione degli addebiti delimita in modo definitivo la cornice fattuale del procedimento disciplinare e consente all'incolpato di esercitare pienamente il contraddittorio e il diritto di difesa; l'amministrazione non può fondare la sanzione su fatti nuovi, non contestati e non entrati nel procedimento. Nel caso concreto, la mancata assunzione immediata della direzione delle attività di polizia giudiziaria costituiva il nucleo effettivo della motivazione sanzionatoria, ma non era stata espressamente contestata in precedenza. È stata quindi violata la necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato, principio richiamato anche dall'art. 1370 del d.lgs. 66/2010. Il TAR ha comunque esaminato anche il merito della condotta. L'art. 143 del regolamento generale dell'Arma attribuisce ai comandanti di stazione la responsabilità del servizio di polizia giudiziaria e il compimento personale delle operazioni più importanti, ma non impedisce che la ricezione iniziale di denunce o querele sia svolta da altri militari, soprattutto quando il comandante non aveva ancora iniziato il servizio e provveda, pochi minuti dopo, ad acquisire contezza degli atti e ad assumere la direzione delle attività. Il comportamento del ricorrente, pur inopportuno per l'ingresso in caserma in abiti civili e con un cane, non è stato ritenuto dotato di sufficiente disvalore concreto, né accompagnato da dolo o colpa diretti a ledere l'autorità e il prestigio dell'Arma. L'episodio, isolato e suscettibile di immediato chiarimento, non era idoneo a produrre un serio nocumento all'immagine dell'istituzione tale da giustificare la sanzione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1358, 1361, 1370 e 1398 d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla contestazione degli addebiti e alla disciplina del procedimento disciplinare militare; in particolare, l'art. 1370 è stato valorizzato quale espressione del principio di corrispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati.

  • artt. 861, 865, 867, 923 e 1355 d.lgs. 66/2010

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della sanzione, alla sua proporzionalità e alla valutazione delle circostanze del caso concreto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato quale disposizione relativa alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare.

  • art. 143 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    la responsabilità del servizio di polizia giudiziaria incombe soprattutto sui comandanti di stazione, che perciò compiono personalmente tutte le operazioni più importanti …

    La responsabilità del comandante di stazione per il servizio di polizia giudiziaria non esclude che altri militari possano ricevere inizialmente denunce o querele, purché il comandante assuma successivamente la direzione delle attività e delle operazioni più importanti.

  • art. 47 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    Richiamato dall'amministrazione, insieme all'art. 143, quale fondamento dei doveri del comandante di stazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti delimita in modo definitivo la cornice fattuale dell'incolpazione e garantisce il contraddittorio; la sanzione non può essere fondata su fatti nuovi, diversi o sostitutivi rispetto a quelli ritualmente contestati, dovendo sussistere corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato.
  • La responsabilità del comandante di una stazione dell'Arma per la direzione del servizio di polizia giudiziaria non impone necessariamente che egli compia personalmente la materiale ricezione iniziale di ogni denuncia o querela, potendo tale attività essere svolta da altri militari, quando il comandante non abbia ancora iniziato il servizio e assuma tempestivamente la direzione delle attività.
  • Una condotta meramente inopportuna, isolata e suscettibile di immediato chiarimento non giustifica una sanzione disciplinare se non presenta un concreto ed effettivo disvalore, né risulta assistita da dolo o colpa e da una reale idoneità a ledere l'autorità, il prestigio o l'immagine dell'istituzione.
  • L'irrogazione di una sanzione disciplinare richiede una valutazione concreta della gravità dell'illecito e della sua effettiva offensività; la mera inopportunità del comportamento, in assenza di ulteriori riscontri fattuali e di un serio nocumento all'immagine dell'istituzione, non è sufficiente a integrare un illecito disciplinare sanzionabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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