Cassazione Civile, Ordinanza n. 27330/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il debitore aveva impugnato due cartelle di pagamento relative a violazioni del Codice della strada degli anni 2010 e 2013, deducendo di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo e lamentando che le cartelle non gli erano mai state notificate. In primo grado il giudice di pace aveva rigettato l'impugnazione ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo; in appello il tribunale aveva invece accolto solo in parte, dichiarando prescritta la cartella più risalente e respingendo le censure sulla seconda. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 324, 112, 100 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertata la mancata prova della notifica delle cartelle da parte delle controparti contumaci, il giudice avrebbe dovuto dichiararne l'invalidità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il tribunale aveva già statuito in via non impugnata sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, sicché non era necessario affrontare il tema dello ius superveniens sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel merito, ha qualificato la censura sulla mancata notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., osservando che tale profilo attiene alla regolarità formale dell'azione di riscossione e che la sentenza di primo grado resa su opposizione formale non era appellabile ma direttamente ricorribile per cassazione ex art. 618, ultimo comma, c.p.c.; ne è derivato che l'appello proposto al tribunale non era il rimedio corretto e che il ricorrente non poteva utilmente lamentarsene in sede di legittimità. Quanto alle doglianze riferite all'opposizione all'esecuzione, la Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in un 'non motivo', perché fondato esclusivamente sulla questione della notifica e non rivolto specificamente contro i capi della sentenza relativi a prescrizione e decadenza della cartella più recente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo, senza autonoma applicazione decisoria
richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo, senza autonoma applicazione decisoria
richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo, senza autonoma applicazione decisoria
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere della prova della notifica gravasse sulle controparti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
la mancata notifica della cartella è qualificata come vizio formale dell'azione esecutiva, deducibile con opposizione agli atti esecutivi
art. 618, ultimo comma, c.p.c.
la sentenza di primo grado che decide sull'opposizione formale non è appellabile, ma direttamente ricorribile per cassazione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
richiamato solo nel contesto dello ius superveniens sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta decadenza dell'ente impositore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione dell'omessa notifica della cartella di pagamento attiene alla regolarità formale dell'azione di riscossione e integra, in linea generale, un'opposizione agli atti esecutivi.
- Quando il primo giudice decide su opposizione formale ex art. 617 c.p.c., il rimedio ordinario non è l'appello ma il ricorso per cassazione previsto dall'art. 618, ultimo comma, c.p.c.; l'erronea proposizione dell'appello non consente poi di riproporre utilmente la medesima doglianza in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve investire specificamente i capi della sentenza che si intendono censurare: se si contesta solo un profilo formale e non si formulano censure autonome contro i capi relativi all'opposizione all'esecuzione, il motivo può risolversi in un non motivo e risultare inammissibile.
- La pregressa formazione del giudicato interno su una statuizione non impugnata preclude ogni ulteriore verifica su quel punto e può rendere irrilevanti sopravvenienze normative o questioni ad esse collegate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27271/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27285/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27286/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2022 del 16/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →