Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace, verso il creditore, una compravendita immobiliare stipulata nel 2009 tra i ricorrenti e una società poi posta in liquidazione. I ricorrenti avevano venduto alla società un complesso di immobili; il creditore, assistito da mandataria e poi cessionaria del credito, sosteneva che l'atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale rispetto a un proprio credito verso i ricorrenti, che avevano prestato fideiussione a favore di un terzo debitore principale. In primo grado l'azione revocatoria fu accolta, con riconoscimento dell'eventus damni e della scientia damni; la Corte d'appello confermò. In Cassazione i ricorrenti deducono: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o meramente per relationem, perché avrebbe ricalcato il primo giudice; 2) violazione di legge per avere la sentenza considerato l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito, nonostante fosse anteriore al decreto ingiuntivo, e per aver omesso di valutare l'esistenza di ipoteche volontarie sugli immobili; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria, sostenendo che il credito derivava da fideiussioni prestate verso un soggetto diverso dalla società acquirente e che mancasse la dolosa preordinazione, oltre alla necessità della partecipatio fraudis del terzo acquirente in un atto oneroso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello mostra di aver esaminato i motivi di gravame e dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma. Ha poi respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ricordando che per il fideiussore il sorgere del credito va collocato al momento della nascita dell'obbligazione garantita e non alla scadenza o al decreto ingiuntivo; dunque gli atti dispositivi successivi alla fideiussione sono revocabili sulla base della sola scientia damni, senza necessità di dolosa preordinazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante la presenza di ipoteche sugli immobili, perché l'eventus damni va valutato con giudizio prognostico futuro e non solo al momento dell'atto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria di debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria

    Per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito del fideiussore è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore; non è richiesta la prova della dolosa preordinazione. L'esistenza dell'eventus damni si valuta anche in presenza di ipoteche, secondo un giudizio prognostico futuro.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione è infondata quando la sentenza d'appello, anche se sintetica o per relationem, consente di ricostruire il percorso argomentativo e di verificare l'esame dei motivi di gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze svolte sotto tale rubrica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama il procedimento camerale e osserva che la memoria dei ricorrenti non supera le argomentazioni della proposta del relatore.

  • art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    La società resistente è indicata come cessionaria del credito assistito da azione revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è validamente motivata anche per relationem quando il giudice di secondo grado faccia proprie le ragioni della decisione di primo grado e mostri di avere esaminato e disatteso i motivi di impugnazione.
  • Nell'azione revocatoria proposta contro il fideiussore, il credito si considera sorto al momento della nascita della garanzia fideiussoria, non già alla scadenza dell'obbligazione principale o all'emissione del decreto ingiuntivo.
  • Per gli atti dispositivi compiuti dopo la nascita del credito del fideiussore, ai fini dell'art. 2901 c.c. è sufficiente la scientia damni; la dolosa preordinazione è richiesta solo per gli atti anteriori al sorgere del credito.
  • L'esistenza di ipoteche sul bene alienato non esclude di per sé l'eventus damni, poiché il pregiudizio alla garanzia patrimoniale va apprezzato con giudizio prognostico rivolto al futuro e non con riferimento statico al solo momento dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.