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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27271/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

Un investitore conveniva in giudizio la banca deducendo di essere titolare di un conto deposito titoli presso una filiale bancaria, di avere sottoscritto due aumenti di capitale della stessa banca e di essere stato indotto all'acquisto delle azioni per errore a causa di informazioni asseritamente false o fuorvianti sulla consistenza patrimoniale e sulla redditività dei titoli, anche nei prospetti informativi. Chiedeva il risarcimento del danno quantificato nella perdita del capitale investito o nella differenza tra prezzo pagato e valore reale delle azioni. La banca eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito sia per materia, sostenendo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, sia per territorio, invocando il foro della sede sociale, il foro del luogo di adempimento e il foro del fatto illecito. Il ricorso per regolamento di competenza lamentava il rigetto di tali eccezioni da parte del Tribunale di Prato.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Prato. Ha ritenuto infondati sia il rilievo sulla competenza per materia, escludendo che la controversia rientrasse tra quelle societarie riservate alla sezione specializzata per l'impresa, sia l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando che, in base alla domanda giudiziale, Prato era il luogo di insorgenza dell'obbligazione e comunque il luogo dell'evento dannoso ai fini dell'art. 20 c.p.c. Ha inoltre precisato che l'erronea indicazione del provvedimento impugnato non inficiava il ricorso, perché dal contenuto era chiaro quale decisione fosse oggetto del regolamento. Ha posto le spese della fase a carico del giudice di merito e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    La competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale; se il fatto è astrattamente qualificabile sotto più titoli, la scelta dell'azione spetta alla parte attrice salvo ambiguità non altrimenti risolvibili.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il foro della sede del debitore/convenuto.

  • art. 20 c.p.c.

    I criteri di collegamento sono applicabili a tutte le obbligazioni, anche se di fonte contrattuale o extracontrattuale, e anche quando si chiede la nullità del contratto fonte dell'obbligazione.

  • art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    La Corte esclude che la controversia rientri nella competenza speciale delle sezioni specializzate in materia di impresa, perché non ha natura di controversia societaria.

  • d.lgs. n. 58 del 1998

    La lite è ricondotta alla violazione delle norme sui servizi di investimento nell'acquisto di azioni, ma ciò non basta a radicarla nella competenza della sezione specializzata d'impresa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza, rileva la domanda giudiziale come formulata dall'attore, non la successiva ricostruzione giuridica proposta dalla controparte o una diversa riqualificazione del giudice, salvo che la domanda sia oggettivamente ambigua.
  • Le controversie relative all'acquisto di azioni di un intermediario finanziario, quando siano centrate sulla violazione della disciplina dei servizi di investimento e sulla validità del contratto di acquisto, non integrano di regola una controversia societaria riservata alla sezione specializzata in materia di impresa.
  • La competenza ex art. 20 c.p.c. può fondarsi sia sul luogo in cui è sorta l'obbligazione sia sul luogo dell'evento dannoso; nelle azioni risarcitorie da investimento, il luogo dell'evento dannoso coincide con quello in cui il pregiudizio patrimoniale si concretizza nella sfera del danneggiato.
  • L'indicazione errata del provvedimento impugnato nel ricorso per regolamento di competenza non determina inammissibilità quando dalla narrativa emergano chiaramente decisione impugnata e ragioni dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaIntermediazione finanziariaPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileBancario e finanziarioSocietario
IstitutiOnere della prova

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