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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27286/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta davanti al Giudice di pace per i danni asseritamente causati dall'imbrattamento della parete esterna di un'abitazione mediante lancio di uova. In primo grado la domanda viene accolta sulla base di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con condanna al risarcimento e al rimborso delle spese di CTU e di lite. In appello la soccombente contesta la decisione; la controparte propone appello incidentale limitatamente alle spese di CTP. Il Tribunale di Venezia riforma integralmente la decisione e rigetta la domanda, ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni dei testi per la verbalizzazione troppo sintetica e osservando che non era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria. Il ricorrente per cassazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto riesaminare d'ufficio i testimoni già escussi, nonostante mancasse un'istanza di parte, poiché la parte vittoriosa in primo grado non aveva alcun interesse a chiedere la rinnovazione e la verbalizzazione carente non poteva tradursi nel rigetto della domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di autosufficienza e per pretesa perplessità dell'impugnazione. Ha poi accolto il motivo di ricorso, affermando che il giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, ha il dovere di ricostruire i fatti di causa e può disporre d'ufficio la rinnovazione dell'esame dei testimoni già interrogati ai sensi dell'art. 257, comma 2, c.p.c., applicabile in appello per effetto dell'art. 359 c.p.c. Non è corretto rigettare la domanda solo perché la verbalizzazione delle deposizioni è sintetica e non consente una completa ricostruzione del fatto, né condizionare il potere del giudice alla richiesta di parte quando la parte vittoriosa in primo grado non aveva interesse a sollecitare la rinnovazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e, se necessario, convocare nuovamente i testimoni; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente ma la Corte non ne sviluppa una specifica applicazione decisiva nel merito della censura.

  • art. 257, secondo comma, c.p.c.

    il giudice "può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame"

    Attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio il nuovo esame dei testimoni già sentiti, per chiarire la deposizione o correggere irregolarità del precedente esame.

  • art. 359 c.p.c.

    Rende applicabile al giudizio di appello il potere previsto dall'art. 257, secondo comma, c.p.c.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il giudice di merito ha il dovere di ricostruire compiutamente i fatti di causa; ove la verbalizzazione delle prove testimoniali sia sintetica o irregolare, non è corretto rigettare la domanda solo per tale ragione senza utilizzare i poteri istruttori disponibili.
  • Il potere di disporre la nuova audizione dei testimoni già escussi, previsto dall'art. 257, comma 2, c.p.c., è una facoltà del giudice ma può essere esercitato anche d'ufficio e, in appello, trova applicazione per effetto del rinvio dell'art. 359 c.p.c.
  • La mancata istanza di rinnovazione istruttoria da parte della parte vittoriosa in primo grado non preclude l'esercizio del potere istruttorio del giudice d'appello, quando tale parte non abbia interesse processuale a sollecitarlo e la questione derivi da una contestazione sulla valutazione delle prove o da una verbalizzazione inidonea.
  • L'inidoneità del verbale a riprodurre integralmente le dichiarazioni testimoniali non legittima di per sé il rigetto della domanda; occorre invece verificare se il giudice possa e debba integrare l'istruzione per consentire una decisione fondata su un accertamento fattuale affidabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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