Cassazione Civile, Ordinanza n. 27285/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'interpretazione di un contratto di assicurazione stipulato da un'azienda sanitaria con una compagnia assicuratrice, in particolare sulla portata dei limiti di massimale previsti in polizza. La corte d'appello aveva ritenuto che il massimale annuale di euro 7.500.000 fosse compatibile con un massimale complessivo di pari importo per l'intera durata della polizza, interpretazione coerente con la presenza di massimali annuali inferiori per casi speciali e con l'interesse dell'assicurata. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato un'interpretazione complessiva del testo contrattuale e che la volontà delle parti fosse quella di moltiplicare il massimale complessivo per l'intera durata del rapporto, senza limitarlo a euro 7.500.000. Ha inoltre censurato la clausola della polizza che imponeva l'interpretazione più favorevole all'assicurato, assumendo che fosse stata male applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure. Ha affermato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, purché il ricorrente indichi specificamente in che modo il ragionamento interpretativo si sia discostato da tali canoni; non è invece consentito sollecitare una nuova lettura del contratto. Nel caso concreto, il ricorso si è limitato a contrapporre una diversa interpretazione, in modo apodittico, senza evidenziare una vera violazione dei criteri ermeneutici. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice d'appello fosse coerente, logicamente non contraddittoria e rispettosa del testo contrattuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti; la censura in cassazione richiede di indicare specificamente il discostamento del giudice da tale canone.
art. 1363 c.c.
il contratto va interpretato complessivamente, coordinando le clausole tra loro; la doglianza non può risolversi in una mera proposta interpretativa alternativa.
art. 1367 c.c.
le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto; la violazione deve essere denunciata in modo puntuale e non apodittico.
art. 360, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato di legittimità per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, non per la semplice contrapposizione di una diversa lettura del testo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
l'interpretazione degli atti negoziali è censurabile nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è questione riservata al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio di motivazione nei casi previsti.
- Chi deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 o 1367 c.c. deve indicare in modo specifico come il giudice di merito si sia discostato da quei criteri; non basta proporre una lettura alternativa del contratto.
- La censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
- Una interpretazione contrattuale è immune da censure quando risulta coerente col testo, complessivamente armonizzata tra le clausole e priva di manifeste irrazionalità o contraddizioni interne.
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