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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace nei confronti dei creditori un atto notarile del 31 luglio 2002 con cui un soggetto, già amministratore della società fallita, aveva trasferito alla controparte la quota del 50% di un immobile sito in Roma. La società ricorrente era intervenuta nel giudizio sostenendo di essere a sua volta creditrice, in quanto persona offesa nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico dell'alienante, deducendo che il capo d'imputazione e la sentenza di patteggiamento provassero un fatto lesivo e quindi un diritto al risarcimento ex art. 185 c.p. e artt. 2043 e 2059 c.c., sufficiente a fondare la legittimazione all'actio pauliana anche sulla base di una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa. Con il secondo motivo denunciava inoltre omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato una lettera raccomandata del 2 aprile 2002 contenente una ricognizione di debito dell'alienante e la sua disponibilità a far fronte agli impegni della società fallita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la posizione di persona offesa nel processo penale definito con patteggiamento non consente, da sola, di desumere l'esistenza di un credito o di una mera aspettativa creditoria idonea a legittimare l'azione revocatoria, soprattutto quando il danno contestato nel penale riguardava il ceto creditorio e non direttamente la ricorrente. Ha inoltre osservato che la pretesa della società non poteva fondarsi sulla sentenza penale ex art. 444 c.p.p., priva di efficacia di accertamento in sede civile e comunque insuscettibile di dimostrare, in quella sede, la legittimazione della ricorrente come danneggiata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., operava la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non superata dall'asserita omissione del fatto; inoltre, la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare dove il fatto fosse stato dedotto nei gradi di merito. Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono state ritenute meri tentativi di riesame del merito. Nessuna statuizione sulle spese per essere gli intimati rimasti solo tali. È stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la qualità di creditore, ma il credito può essere anche solo una ragione o aspettativa creditoria; tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato un credito o una concreta aspettativa nei confronti del soggetto che aveva alienato il bene.

  • art. 185 c.p.

    È richiamato come base del diritto al risarcimento del danno da reato, ma la Corte non ne trae nel caso concreto una legittimazione automatica all'azione revocatoria.

  • art. 2043 c.c.

    È evocato dalla ricorrente come fonte del risarcimento, ma la Corte non ritiene sufficiente il mero richiamo al danno da reato per fondare la qualità di creditore revocatorio.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 2043 c.c. quale titolo risarcitorio, senza che ciò basti da solo a provare il credito utile ex art. 2901 c.c.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta non consente, nel caso esaminato, accertamenti idonei a fondare in sede civile la pretesa creditoria della ricorrente.

  • art. 445 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento è priva di efficacia in sede civile, sicché non può essere utilizzata come prova decisiva della legittimazione della ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, invocato per la dedotta violazione dell'art. 2901 c.c.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, ma le censure risultano inammissibili o comunque non deducibili nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere usata per ottenere un riesame del merito o delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile come contestazione del cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello non integra omesso esame di un fatto, ma una diversa doglianza processuale, non deducibile come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale e per la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e può comprendere anche una mera aspettativa creditoria, ma resta comunque necessario che il soggetto che agisce alleghi e dimostri una relazione creditoria, anche solo potenziale, con il debitore che ha compiuto l'atto dispositivo.
  • La qualità di persona offesa nel processo penale non coincide automaticamente con quella di danneggiato civilmente, né basta da sola a provare l'esistenza di un credito risarcitorio idoneo a fondare la legittimazione all'azione revocatoria.
  • La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di accertamento idonea, di per sé, a dimostrare in sede civile la sussistenza e l'ammontare del credito fatto valere come presupposto dell'actio pauliana.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non supera la preclusione della doppia conforme e se il ricorrente non indica specificamente dove il fatto sia stato dedotto nei gradi di merito.
  • Le doglianze formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo apprezzamento del merito o delle prove da parte della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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