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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabile)

La controversia

La controversia nasce da un'offesa verbale pronunciata in un tribunale nei confronti di un professionista, apostrofato con un’espressione volgare ritenuta lesiva dell’onore e della reputazione. Il giudice di primo grado aveva condannato l'autore dell'offesa al risarcimento di euro 500, poi confermato in appello. Il soccombente in appello propone ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c., sostenendo che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale fosse simbolica, sproporzionata e incongrua rispetto all'offesa; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e lacunosa; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare del contesto e delle modalità dell'illecito, avvenuto nei locali del tribunale; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto tardiva la produzione di precedenti giurisprudenziali, che il ricorrente riteneva invece allegabili a fini argomentativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è insindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto del percorso logico seguito; nel caso concreto, la motivazione della corte d'appello era esistente, lineare e congrua, avendo valorizzato la natura generica dell'offesa, il contesto e l'intensità attenuata dell'elemento soggettivo. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che il testo della sentenza consentiva di ricostruire la ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché tendeva a una rivalutazione del merito e non indicava un fatto storico decisivo omesso. Ha infine dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo sulla tardiva produzione dei precedenti giurisprudenziali, osservando che tale diniego non aveva leso il diritto di difesa, potendo i precedenti essere richiamati anche in comparsa conclusionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se la motivazione non renda conto del criterio logico seguito; non è sindacabile quando il percorso valutativo sia adeguatamente esplicitato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma di responsabilità aquiliana posta a base della domanda risarcitoria per lesione dell'onore e della reputazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente ricorre solo in caso di totale mancanza o di motivazione talmente incongrua da non consentire di individuare la ratio decidendi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il difetto di motivazione si configura solo quando la motivazione manchi integralmente o sia obiettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Nel testo vigente consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre l'omesso esame di singoli elementi istruttori né la richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La corte esclude la decisività della questione sulla tardiva produzione dei precedenti giurisprudenziali, osservando che tali materiali hanno funzione argomentativa e non probatoria e non incidono sulle difese della parte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale in base alla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non è censurabile in sede di legittimità se la sentenza di merito espone, anche sinteticamente, gli elementi fattuali e valutativi da cui deriva l'importo riconosciuto.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale apparato giustificativo o presenti argomentazioni irriducibilmente contraddittorie o incomprensibili; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte per la motivazione resa.
  • Nel vigente art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente omesso e discusso tra le parti; non è ammissibile trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del merito.
  • La produzione tardiva di precedenti giurisprudenziali, quando sia in discussione la loro utilizzabilità soltanto come supporto argomentativo, non determina di per sé lesione del diritto di difesa se la parte può comunque richiamarli nelle difese scritte finali.
  • In tema di risarcimento per offese all'onore e alla reputazione, il giudice può valorizzare, ai fini della quantificazione, la genericità dell'espressione offensiva, il contesto in cui è stata pronunciata e l'intensità dell'elemento soggettivo dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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