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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24042/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva prestato attività dal 2008 al 2016 presso vari negozi Carrefour tramite una successione di contratti di somministrazione stipulati con diverse agenzie, da ultimo con Gi Group. La lavoratrice chiedeva che fosse accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società utilizzatrice, sostenendo l'illegittimità dei contratti di somministrazione e la sussistenza di ulteriori profili invalidanti. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva invece ritenuto legittimi i contratti e rigettato la domanda. In cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116, 416 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la società non avesse prodotto tempestivamente in primo grado i contratti di somministrazione relativi al periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015; 2) ulteriore violazione delle stesse norme per avere la Corte d'appello utilizzato documenti e circostanze non ritualmente introdotti; 3) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per avere ammesso documenti tardivamente prodotti, ritenuti non indispensabili e comunque idonei a provare fatti estintivi della pretesa; 4) violazione degli artt. 112, 416, 437 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita ultrapetizione e per avere il giudice di merito sopperito a carenze di allegazione della società, costruendo analiticamente la sequenza dei contratti 2015-2016 e valorizzando un potere istruttorio d'ufficio in modo distorto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse ultrapetizione, perché la Corte territoriale si era limitata a valutare elementi documentali e processuali ai fini della decisione senza alterare petitum e causa petendi. Ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, rimasto a carico di chi invocava la validità dei contratti di somministrazione. Quanto all'art. 437, comma 2, c.p.c., ha ritenuto giustificato l'ingresso dei documenti in appello, perché la produzione era sorretta da allegazioni e iniziative istruttorie della società tali da integrare una 'pista probatoria' e da rendere i documenti indispensabili alla decisione. Poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione anche su una seconda ratio autonoma, non efficacemente censurata, le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non riguarda la diversa ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non consente di censurare la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo in caso di utilizzo di prove non dedotte o di attribuzione di un valore legale non previsto; non è deducibile per contestare l'apprezzamento del giudice.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato con riferimento agli oneri difensivi e assertivi della parte convenuta nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è censurabile solo se l'onere della prova viene erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura del rapporto; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro possono essere acquisiti tardivamente documenti indispensabili, anche su impulso di parte, se necessari a integrare una pista probatoria concretamente emersa e a contemperare dispositivo e ricerca della verità materiale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 183 del 2010, art. 32

    Richiamato per la decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione anteriori al 31.8.2015, ritenuta coperta da giudicato interno.

  • d.lgs. n. 81 del 2015

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha escluso che la dedotta assenza di esigenze temporanee fosse requisito essenziale alla luce della disciplina novellata.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello controverso; non ricorre se il giudice si limita a selezionare e valorizzare elementi istruttori diversi da quelli prospettati dalle parti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non è deducibile per contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Nel rito del lavoro il deposito tardivo di documenti può essere ammesso quando quei documenti siano indispensabili per la decisione e si inseriscano in una pista probatoria già emersa dalle allegazioni e dalle richieste istruttorie della parte.
  • Quando una decisione è sorretta da più rationes autonome e una sola viene efficacemente censurata, il ricorso difetta di interesse sulle ulteriori rationes e le relative doglianze sono inammissibili.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, salvo che si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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