Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2008, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili ai fini IRPEF. Dopo che tali avvisi erano stati annullati dai giudici tributari di merito, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo straordinario le somme corrispondenti, ritenendo sussistente un fondato pericolo per la riscossione in ragione dell'apertura della procedura fallimentare del contribuente. Sulla base del ruolo era stata poi notificata una cartella di pagamento al curatore fallimentare, impugnata e annullata in primo e secondo grado. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 51 l.f. e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 112 del 1999, sostenendo che il ruolo straordinario costituisce mero titolo per l'ammissione al passivo e non un'azione esecutiva individuale vietata dalla legge fallimentare; censurava quindi la CTR per aver escluso la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario e della conseguente cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, i quattro ricorsi per cassazione proposti dall'Agenzia contro le sentenze che avevano annullato gli avvisi di accertamento presupposti erano stati tutti definiti con declaratoria di estinzione a seguito di definizione agevolata delle controversie tributarie. Venuto meno l'interesse dell'Amministrazione a ottenere una decisione sulla legittimità del ruolo straordinario e della cartella, la Corte ha chiuso il processo senza pronunciarsi nel merito del motivo, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite per la peculiarità della questione, già risolta dalle Sezioni Unite in pendenza del giudizio.
Norme richiamate
artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973
disciplinano l'iscrizione nei ruoli straordinari in caso di fondato pericolo per la riscossione; la Corte richiama il principio per cui tale misura è cautelare e dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto.
art. 51 l.f.
è richiamato dalla CTR per affermare il divieto di azioni cautelari individuali sui crediti, anche tributari; la Corte non decide sul punto perché dichiara cessata la materia del contendere.
art. 33 del D.Lgs. n. 112 del 1999
è evocato nel motivo di ricorso dell'Agenzia come norma connessa al ruolo e alla riscossione; non viene esaminato nel merito.
art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
ha consentito la definizione agevolata delle controversie tributarie e ha determinato l'estinzione dei giudizi presupposti, facendo venire meno l'interesse alla decisione nel presente giudizio.
è la norma processuale in base alla quale la causa è stata trattata in adunanza camerale.
consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
non viene applicato perché l'esito non è rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
art. 158, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Quando vengono meno, per estinzione o definizione agevolata, i giudizi presupposti da cui dipende la sorte dell'atto impugnato, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione.
- L'iscrizione a ruolo straordinario prevista dagli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ha natura cautelare e la sua legittimità è condizionata dalla validità dell'atto impositivo presupposto: se quest'ultimo è annullato, l'amministrazione deve conformarsi alla decisione giudiziale con gli opportuni provvedimenti consequenziali.
- La pendenza o l'apertura di una procedura concorsuale non consente di sottrarre l'iscrizione a ruolo straordinario al principio di dipendenza dal titolo impositivo presupposto, poiché la misura non può sopravvivere all'annullamento dell'avviso di accertamento.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare integralmente le spese quando la questione decisiva è stata risolta solo in pendenza del giudizio da un arresto nomofilattico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12460/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12461/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12463/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12464/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12466/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12467/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →