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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2008, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili ai fini IRPEF. Dopo che tali avvisi erano stati annullati dai giudici tributari di merito, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo straordinario le somme corrispondenti, ritenendo sussistente un fondato pericolo per la riscossione in ragione dell'apertura della procedura fallimentare del contribuente. Sulla base del ruolo era stata poi notificata una cartella di pagamento al curatore fallimentare, impugnata e annullata in primo e secondo grado. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 51 l.f. e dell'art. 33 del D.Lgs. n. 112 del 1999, sostenendo che il ruolo straordinario costituisce mero titolo per l'ammissione al passivo e non un'azione esecutiva individuale vietata dalla legge fallimentare; censurava quindi la CTR per aver escluso la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario e della conseguente cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, i quattro ricorsi per cassazione proposti dall'Agenzia contro le sentenze che avevano annullato gli avvisi di accertamento presupposti erano stati tutti definiti con declaratoria di estinzione a seguito di definizione agevolata delle controversie tributarie. Venuto meno l'interesse dell'Amministrazione a ottenere una decisione sulla legittimità del ruolo straordinario e della cartella, la Corte ha chiuso il processo senza pronunciarsi nel merito del motivo, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite per la peculiarità della questione, già risolta dalle Sezioni Unite in pendenza del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando vengono meno, per estinzione o definizione agevolata, i giudizi presupposti da cui dipende la sorte dell'atto impugnato, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse alla decisione.
  • L'iscrizione a ruolo straordinario prevista dagli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ha natura cautelare e la sua legittimità è condizionata dalla validità dell'atto impositivo presupposto: se quest'ultimo è annullato, l'amministrazione deve conformarsi alla decisione giudiziale con gli opportuni provvedimenti consequenziali.
  • La pendenza o l'apertura di una procedura concorsuale non consente di sottrarre l'iscrizione a ruolo straordinario al principio di dipendenza dal titolo impositivo presupposto, poiché la misura non può sopravvivere all'annullamento dell'avviso di accertamento.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare integralmente le spese quando la questione decisiva è stata risolta solo in pendenza del giudizio da un arresto nomofilattico.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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