Sentenza del 28/10/2015 n. 557 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
PREU-Apparecchi intrattenimento- Soggetto obbligato - Esercente - Legale rappresentante associazione presso la quale sono istallati - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero del PREU relativo ad apparecchi da intrattenimento installati nei locali dell'associazione nel 2006, privi del nulla osta previsto dall'art. 38, comma 5, della legge n. 388/2000 e non collegati alla rete telematica. L'Amministrazione aveva individuato personalmente il legale rappresentante come "esercente" e soggetto obbligato, notificandogli l'avviso di accertamento e la successiva cartella. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la propria estraneità personale, la mancata individuazione del corretto titolo di responsabilità, la decadenza e vari vizi di notifica.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la qualifica di esercente spettasse all'associazione, in quanto il contratto di installazione faceva capo all'ente e non al suo legale rappresentante personalmente. Il rappresentante avrebbe potuto essere chiamato a rispondere soltanto sulla base dell'art. 38 c.c., quale soggetto che aveva agito in nome e per conto dell'associazione; tuttavia tale norma non era stata espressamente richiamata dall'Ufficio, che aveva fondato la pretesa sulla sua erronea qualifica personale di esercente. L'indicazione di un titolo giuridico errato ha reso illegittimo l'avviso in modo irreversibile, senza possibilità di correzione successiva in giudizio. Sono stati quindi annullati sia l'avviso di accertamento sia la cartella di pagamento. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, mentre quelle relative a EQUITALIA sono state compensate, non essendo stata ravvisata una sua condotta illegittima.
Norme richiamate
I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale del legale rappresentante o dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta può derivare dall'aver agito in nome e per conto dell'ente. Tale responsabilità è distinta dalla qualifica di esercente e deve essere specificamente indicata come titolo della pretesa. Può permanere anche dopo la cessazione dalla carica, con riferimento alle attività compiute durante il mandato.
Art. 38, comma 5, della legge n. 388/2000
Nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi da intrattenimento.
La mancanza del nulla osta e del collegamento telematico degli apparecchi può legittimare il recupero del PREU, ma l'obbligazione deve essere imputata al corretto soggetto passivo.
La norma è stata richiamata dall'Amministrazione e dal giudice di primo grado in relazione all'imposta sugli intrattenimenti e all'individuazione dei soggetti obbligati, ma non è stata ritenuta sufficiente a fondare personalmente la pretesa nei confronti del legale rappresentante qualificato erroneamente come esercente.
Principio di chiarezza e immutabilità del titolo dell'avviso di accertamento
L'avviso deve indicare in modo chiaro ed esplicito il titolo giuridico della pretesa e le norme che la giustificano. L'Ufficio non può sostituire successivamente il titolo della responsabilità, né in sede amministrativa né durante il processo.
Principio di strumentalità della notificazione
Un vizio di notificazione che comporti nullità, ma non inesistenza, può essere sanato dalla conoscenza effettiva dell'atto e dalla proposizione del ricorso da parte del destinatario.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto obbligato a un tributo o a un prelievo, occorre distinguere l'ente titolare del contratto o dell'attività dal suo legale rappresentante persona fisica.
- La responsabilità personale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta non è automatica: deve essere fondata sul concreto agire in nome e per conto dell'associazione e sullo specifico titolo previsto dall'art. 38 c.c.
- Un avviso di accertamento è illegittimo se attribuisce la responsabilità sulla base di una qualifica errata, come quella di esercente, quando tale qualifica appartiene all'associazione e non al rappresentante.
- L'Amministrazione deve indicare fin dall'avviso il corretto fondamento normativo della pretesa; non può correggere o sostituire il titolo giuridico durante il contenzioso.
- La cessazione dalla carica non elimina necessariamente la responsabilità per le attività compiute durante il mandato, ma non consente neppure di attribuire automaticamente alla persona fisica obblighi che spettavano all'associazione.
- I vizi formali della notifica devono essere distinti tra inesistenza e nullità: la nullità può essere sanata se il destinatario dimostra di aver conosciuto effettivamente l'atto, ad esempio impugnandolo.
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