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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17867/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il ripristino dell'immobile di loro proprietà e il risarcimento per l'occupazione e il degrado: avevano chiesto €105.000 per il ripristino e €58.000 per il mancato godimento dal 13/12/1984 al 27/04/2004. Si fondavano sulla sentenza del Tribunale di Oristano n.265/2003 che aveva accertato la loro proprietà e disposto il risarcimento da liquidarsi in separata sede. In primo grado le domande di risarcimento per degrado e per mancato godimento erano state respinte; in appello le attrici ottennero solo il riconoscimento del mancato godimento limitato fino al 1992 (liquidato in €8.449,40) e la ripartizione in parte delle spese processuali; le ricorrenti proposero ricorso per cassazione con quattro motivi (violazione del giudicato/art.2909 c.c.; responsabilità per manutenzione e danno "in re ipsa" ex artt.2043,832,2697 c.c.; censura sulla valutazione delle prove ex artt.115-116 c.p.c.; contestazione delle spese liquidate a favore della terza chiamata ORRO). I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale su questioni affini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e quello incidentale (art.360-bis n.1 c.p.c.). In sostanza: i primi tre motivi delle ricorrenti sono stati ritenuti impalcati su un riesame di merito o su valutazione probatoria non sindacabile in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva correttamente limitato il risarcimento del mancato godimento al periodo fino al 1992 in ragione dell'accertato degrado massimo dell'immobile e aveva motivato l'assenza di responsabilità dell'occupante per il degrado strutturale; la condanna alle spese della ricorrente verso la terza chiamata (Orro) è stata considerata conforme alla giurisprudenza consolidata quando la chiamata in causa del terzo non è manifestamente arbitraria. Sono state compensate integralmente le spese del giudizio di legittimità. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrenti e di quelle incidentali, nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod. civ.

    La sentenza di condanna generica può limitare la questione dei danni alla fase di liquidazione; il giudicato sulla sentenza generica non impedisce che in seguito si accerti l'inesistenza dei danni o la mancanza del nesso di causalità

  • artt. 2043, 832, 2697 cod. civ.

    art. 2043, art. 832, art. 2697 c.c.

    Principi sulla responsabilità extracontrattuale, sulla proprietà e sugli oneri della prova: la Corte ha ritenuto che non fosse provata la colpa dell'occupante né il nesso causale tra condotta e degrado; il mero stato di degrado per vetustà non è automaticamente addebitabile al detentore

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c.

    Limiti al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: l'apprezzamento delle risultanze probatorie del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione o violazione delle regole di valutazione specifiche

  • art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.

    Motivi manifestamente infondati o che comportano un riesame di merito sono dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione; funzione di filtro sui ricorsi

  • art. 334, comma 2 cod. proc. civ.

    Riferimento alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze procedurali temporali (richiamata nel contesto della valutazione dei ricorsi)

  • art. 348-bis cod. proc. civ.

    Richiamato come criterio di riferimento per valutare se una censura avrebbe potuto trovare spazio se esaminata nel merito; citato nell'ambito della funzione di filtro dell'art.360-bis

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato in analogia ai criteri di revisione e filtro (menzionato nel contesto della giurisprudenza citata)

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 (e comma 1-bis)

    art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02; comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistere il presupposto per il raddoppio del pagamento del contributo unificato da parte delle ricorrenti principali e di quelle incidentali

Massime di principio

  • Una sentenza che riconosce genericamente il diritto al risarcimento e rinvia alla liquidazione non impedisce che in sede di liquidazione o in successivo grado si accerti l'inesistenza del danno o l'assenza del nesso causale; il giudicato non copre automaticamente l'effettiva esistenza e l'entità del danno
  • In Cassazione non si possono proporre censure che di fatto richiedano un nuovo esame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art.360-bis n.1 c.p.c.
  • Il titolare dell'immobile che lamenta degrado deve specificare e provare la condotta colposa del detentore e il nesso causale; non è sufficiente una affermazione generica che il degrado sia avvenuto durante la detenzione
  • Il detentore/occupante non è obbligato a eseguire opere di radicale ristrutturazione dell'immobile altrui e non può essere automaticamente ritenuto responsabile per il naturale deterioramento o per la rovina dovuta a vetustà
  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo (garanzia impropria) e tale chiamata non è manifestamente arbitraria, la partecipazione del terzo al giudizio può giustificare che, in caso di soccombenza dell'attore, le spese sostenute dal terzo siano poste a carico dell'attore stesso
  • Le questioni processuali relative alla valutazione del materiale probatorio devono essere munite di specificità e indicazione di quale regola di valutazione sarebbe stata violata; altrimenti la censura è inammissibile

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