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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17870/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo al difetto di integrita' del contraddittorio, dichiarando assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Messina e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Messina in diversa composizione, disponendo che il giudice di rinvio si pronunzi anche sulle spese di legittimita'.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su nove motivi; nucleo centrale: vizio di integrita' del contraddittorio nella causa di divisione relativa a un fabbricato in comunione, perche' non era stato chiamato in giudizio l'erede di Giovanna (co-proprietaria formale) nonostante la divisione abbia riguardato la quota a lei spettante. Altri motivi riguardavano composizione della massa ereditaria, validita' e valore del legato testamentario, computo di indennita' di esproprio, censure sulla consulenza tecnica e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Rilevata la qualita' di litisconsorte necessario della formale comproprietaria (Giovanna): la sua mancata partecipazione ha determinato il difetto di integrita' del contraddittorio.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato in tema di litisconsorzio necessario nel giudizio di divisione: chi figura formalmente proprietario deve partecipare se la divisione investe la sua quota.

  • art. 354 comma 1 c.p.c.

    La Corte d'appello avrebbe dovuto, in presenza del difetto di partecipazione, disporre l'integrazione del contraddittorio o rimettere la causa al primo giudice; l'omissione ha viziato il processo.

  • art. 383 comma 3 c.p.c.

    Fondamento della pronuncia di cassazione con rinvio al giudice di prime cure in diversa composizione per riformare il processo viziato.

  • art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato come regime dei motivi di cassazione; la Corte ha accolto il motivo attinente a vizio procedurale (n.4) relativo all'integrita' del contraddittorio, assorbendo gli altri motivi (n.3 e altri).

  • art. 345 c.p.c.

    Cita come norma collegata ai motivi di impugnazione denunciati in cassazione; utilizzata nella ricostruzione dei profili di violazione procedurale e omessa pronuncia.

  • art. 789 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla divisione giudiziale e all'accertamento dell'indivisibilita' di porzioni di bene, sebbene il vizio procedurale abbia reso assorbite tali censure.

  • art. 720 e ss. c.c.

    Norme sostanziali sulla comunione e divisione dei beni richiamate rispetto alla questione della indivisibilita' e della composizione della massa ereditaria.

  • art. 733 c.c.

    Norma sul carattere reale o personale delle disposizioni testamentarie evocata dalla parte, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal rilievo procedurale principale.

  • art. 354 c.p.c. (richiamo operativo)

    Sottolineato l'obbligo del giudice di provvedere all'integrazione del contraddittorio o, in mancanza, di rimettere la causa al giudice di primo grado per regolare la partecipazione.

  • art. 383 c.p.c. (richiamo operativo)

    Consente alla Corte di cassazione di cassare e rinviare la causa al giudice di merito competente in diversa composizione quando il processo risulta viziato.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137 conv. L. 176/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale; non incidente sul merito sostanziale della controversia ma menzionata in ordine alla fase di conclusioni.

Massime di principio

  • In una divisione giudiziale, se l'attribuzione riguarda l'intera unita' immobiliare e include quote formalmente intestate a terzi, i terzi titolari devono essere chiamati: la loro mancata partecipazione configura vizio dell'integrita' del contraddittorio.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario puo' essere denunciato in qualsiasi stato e grado del processo e puo' essere rilevato d'ufficio dal giudice di legittimita'; se accertato, la Corte di cassazione puo' cassare la decisione e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Se la divisione riguarda soltanto la quota indivisa effettiva dei condividenti (non la quota formale di terzi), la partecipazione del terzo non e' necessaria; la valutazione dipende dall'effettiva portata della domanda di divisione.
  • Il giudice di merito, se rileva il difetto di integrazione del contraddittorio, deve ordinare l'integrazione o rimettere la causa al primo giudice perche' provveda; l'omissione di tale intervento rende il processo viziato.
  • Molte censure di merito (valutazione CTU, stima dei beni, computo dell'indennita') possono risultare assorbite se il giudice di legittimita' accerta un vizio procedurale grave che impone il rinvio.
  • La scrittura privata di divisione tra piu' co-proprietari ha efficacia inter partes; tuttavia, in sede di divisione giudiziale, i sottoscrittori o i loro eredi devono essere presenti per l'efficacia rispetto a terzi e per evitare vizi procedurali.

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