Cassazione Civile, Sentenza n. 17868/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla titolarità/uso esclusivo di un posto auto in condominio (contrassegnato in planimetria come "AE" o "AF"). Balsamo e Fratto sostenevano di avere diritto all'uso esclusivo del posto "AF" in forza del regolamento contrattuale di condominio predisposto dal costruttore (e, in subordine, per usucapione), mentre Mazzoni sosteneva che il posto trasferito con il rogito fosse l'"AE". In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la Corte di Bologna riconobbe a Balsamo e Fratto l'uso esclusivo del posto "AF" sulla base del regolamento contrattuale. Mazzoni ha impugnato in Cassazione deducendo vizi processuali (notifiche e integrazione del contraddittorio), extrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. per eccesso di tutela rispetto alla domanda, e carenza di motivazione circa la scelta del posto "AF" invece di "AE".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso (ritenendo corretta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331/332 c.p.c., e non ravvisando extrapetizione ovvero mutamento dell'effetto giuridico chiesto), ma ha invece accolto il quarto motivo relativo alla carenza motivazionale. La motivazione della Corte d'appello non rendeva comprensibile il ragionamento per il quale fosse stata assegnata la piazzola "AF" e non la "AE", e tale silenzio sul punto decisivo è stato ritenuto anomalia motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice d'appello per nuovo esame e nuova motivazione; il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 1102 cod. civ.
La Corte d'appello ha qualificato la situazione come "uso più intenso" della cosa comune, riconducibile all'art. 1102 c.c., per giustificare l'uso esclusivo del posto auto in conformità al regolamento contrattuale predisposto dal costruttore
artt. 153, 291, 326, 331 cod. proc. civ.
artt. 153, 291, 326, 331 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo di ricorso relativi a vizi di notifica e alla possibile inammissibilità dell'appello; la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite che impone l'integrazione del contraddittorio in caso di notifica inefficace in cause inscindibili (art. 331/332 c.p.c.)
art. 332 cod. proc. civ.
Norma applicata dalla Corte d'appello per disporre l'integrazione del contraddittorio quando la notificazione di alcuni soggetti era viziata, in conformità al principio del giusto processo
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per censurare un presunto pronunciamento "extra petita"; la Cassazione ha precisato che il giudice ha potere di qualificazione della domanda ma non può mutare l'effetto giuridico voluto dalla parte: qui l'effetto richiesto (pieno godimento del posto "AF") è rimasto quello domandato
art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma invocata per censurare l'anomalia motivazionale: la Cassazione ha accolto il motivo perché la motivazione della Corte d'appello risultava apparente/insufficiente rispetto al punto decisivo (perché era stato assegnato "AF" e non "AE"), configurando un vizio di motivazione rilevante in cassazione
Sezioni Unite, sent. n. 14124/2010 (giurisprudenza richiamata)
sent. n. 14124, 11/06/2010, Rv. 613660
Principio secondo il quale, in cause inscindibili, quando la notificazione ad alcuni legittimati è inefficace, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (art. 331 c.p.c.) piuttosto che dichiarare inammissibile l'impugnazione, applicato dalla Corte d'appello nel caso di specie
Massime di principio
- Se il regolamento contrattuale di condominio predisposto dal costruttore attribuisce graficamente l'uso esclusivo di porzioni di aree comuni (es. posti auto), i successori a titolo particolare possono far valere tale diritto anche se i singoli rogiti non riportano la stessa indicazione: il regolamento vincola i condomini (effetto erga omnes) quando è parte della situazione contrattuale del condominio
- In controversie su porzioni di aree condominiali la qualificazione giuridica (es. riconduzione ad "uso più intenso" ai sensi dell'art. 1102 c.c.) può essere operata dal giudice; non costituisce extrapetizione purché l'effetto giuridico richiesto dalla parte non venga mutato
- In cause inscindibili con notifiche difettose a taluni convenuti, il rimedio ordinario è l'ordine di integrazione del contraddittorio (art. 331/332 c.p.c.), non l'automatica dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in ossequio al principio del giusto processo
- La Cassazione annulla per vizio motivazionale quando la decisione di merito manca di ragioni effettive e comprensibili su punti decisivi (motivazione apparente o del tutto omissiva). Il giudice d'appello, pertanto, deve motivare espressamente le ragioni della scelta tra differenti porzioni assegnate in planimetria (es. perché "AF" e non "AE")
- Nel proporre ricorso per extrapetizione o per carenza motivazionale è essenziale dimostrare che la nuova qualificazione adottata dal giudice abbia mutato l'effetto giuridico realmente chiesto dalla parte o che la motivazione sia del tutto assente/apperente rispetto ai fatti decisivi
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