Cassazione Civile, Sentenza n. 17877/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello relativa al lodo arbitrale che aveva riconosciuto a Firenze Mobilità la revisione del piano economico-finanziario e vari risarcimenti per pregiudizi gestionale (mancato controllo della sosta nelle aree limitrofe, autorizzazioni straordinarie alla sosta, mancata apertura di Porta alla Campagna, minori spazi pubblicitari, ecc.) e, in via riconvenzionale, la richiesta da parte del Comune di penali per ritardi nelle consegne, minori costi di costruzione e compensi per pubblicità. Firenze Mobilità ha dedotto violazioni di norme sul comportamento contrattuale (buona fede, correttezza), errori di valutazione della CTU e interpretazione contrattuale, decadenze e richieste di riduzione delle penali; il Comune di Firenze ha proposto motivi incidentali contestando alcune statuizioni del lodo (onere della prova sul danno per autorizzazioni straordinarie; decadenza per mancata contestazione penali in sede di collaudo).
La decisione
La Cassazione ha accolto soltanto il sesto motivo del ricorso principale (errore materiale nella compensazione tra crediti, con omissione dell'importo riconosciuto per il 2007), correggendo la somma da pagare a favore del Comune: la compensazione va determinata in favore del Comune di Firenze con pagamento da parte di Firenze Mobilità pari a € 68.940,15 (calcolo risultante € 107.458,73 - € 38.518,58) oltre accessori già riconosciuti. I primi cinque motivi del ricorso principale sono stati respinti come inammissibili o infondati; i due motivi del ricorso incidentale del Comune di Firenze sono stati respinti (il secondo per difetto di autosufficienza, il primo sul merito). Essendovi stata soccombenza reciproca nei vari capi, le spese processuali sono compensate. La Corte ha ritenuto ammissibile la correzione contabile in questa sede per economia processuale e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto e sulla valutazione delle prove di merito.
Norme richiamate
Regola i motivi di cassazione; la Corte ha applicato i parametri di ammissibilità (n.3 violazione delle regole di interpretazione, n.5 omesso esame di fatto decisivo) e ha dichiarato inammissibili o non sussistenti vari motivi per difetto di specificità o perché attengono a valutazioni di merito riservate al giudice di merito.
Invocate da Firenze Mobilità per richiamare obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che la loro deduzione richiedeva un'interpretazione del contratto riservata al merito e non idonea in cassazione senza specifica violazione delle regole interpretative.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a ipotesi di inadempimento e risoluzione; non ha costituito base idonea per cassazione dato che la questione era rimessa a valutazioni di fatto e di interpretazione contrattuale.
art. 14 della convenzione (contratto 6.8.2003)
Secondo la Corte l'obbligo di conferire funzioni di accertamento/verbalizzazione si riferiva alle sole aree oggetto di concessione e non alle aree limitrofe, per cui l'aspettativa di Firenze Mobilità non poteva essere estesa senza una previsione normativa o contrattuale più ampia.
art. 17 comma 132 L. n. 127/1997
Norma richiamata per affermare che i Comuni possono conferire funzioni di accertamento della sosta limitatamente alle aree in concessione; questo ha rafforzato la tesi che non era possibile attribuire al Comune l'obbligo di delegare tali funzioni oltre le aree concesse.
art. 16 del contratto (6.8.2003)
Articolo invocato da Firenze Mobilità per eccepire decadenze/obblighi procedurali per contestazioni; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che l'art.16 non prevedeva decadenze applicabili automaticamente alle penali, per cui l'eccezione di decadenza non ha avuto successo.
Richiamato dal Comune per contestare l'onere della prova sul danno: la Corte ha precisato che non vi è stato inversione dell'onere della prova e che la Corte d'appello ha ritenuto la prova del danno fornita dalla CTU e documentazione prodotta; i profili di valutazione della prova restano di merito.
art. 199 e art. 187 DPR n. 554/1999
Richiamati dal Comune per sostenere la decadenza dalla richiesta di penali se non contestate in sede di collaudo; la Corte ha considerato la valutazione dell'appello analitica e il motivo incidentale relativo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invocato sul tema penali; la Corte ha ritenuto che il ricorso incidentale non riportasse integralmente e con precisione la motivazione avversa dell'appello e perciò non era autosufficiente.
artt. 1223, 1241, 1242, 1322, 2965, 1384 cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente per questioni risarcitorie, compensazioni, autonomia negoziale, decadenze e riduzione della penale; la Corte ne ha valutato la rilevanza ma ha respinto i motivi per carenza di specificità o perché si trattava di valutazioni di merito.
Richiamati come regole di interpretazione del contratto: la Corte ha ricordato che per cassazione va indicato in che modo il giudice di merito avrebbe violato tali canoni, non essendo sufficiente proporre una diversa interpretazione astratta.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità limitato: non riforma valutazioni di fatto o interpretazioni contrattuali plausibili adottate dal giudice di merito se non è dimostrata una specifica violazione delle regole di interpretazione o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Le doglianze generiche o che si limitano a proporre una diversa valutazione della CTU o della prova non sono ammissibili in Cassazione: occorre indicare fatti decisivi non esaminati o la specifica regola ermeneutica violata.
- Il principio di buona fede e correttezza contrattuale non può essere usato per imporre comportamenti contrari a norme imperative o per estendere deleghe (ad es. poteri di accertamento della sosta) oltre quanto previsto dalla legge o dal contratto.
- In materia di responsabilità contrattuale il soggetto che chiede risarcimento deve provare il danno; tuttavia valutazioni basate su CTU e su presunzioni ben fondate possono soddisfare l'onere della prova e restano sindacabili in sede di legittimità solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Le clausole contrattuali che prevedono procedure di composizione/amichevole non sono automaticamente fonte di decadenza per le penali, salvo che il contratto o la normativa d'ordine pubblico non prevedano espressamente una decadenza; la qualificazione di tali clausole è questione di interpretazione di merito.
- Errori materiali o di calcolo nella pronuncia di un giudice possono essere emendati anche in sede di Cassazione, quando siano isolati e non incidano su questioni sostanziali e quando la correzione favorisca l'economia processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17862/2023 del 22/06/2023
- Sentenza civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17867/2023 del 22/06/2023
- Sentenza civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17868/2023 del 22/06/2023
- Sentenza civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17870/2023 del 22/06/2023
- Sentenza civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17878/2023 del 22/06/2023
- Sentenza civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17879/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →