Cassazione Civile, Sentenza n. 17879/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per violazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario: i ricorrenti contestavano di non essere stati citati nel giudizio che aveva portato alla sentenza di condanna alla chiusura di cinque aperture sulla facciata (riduzione in pristino). Venivano altresì dedotte censure sull'omesso esame di questioni di merito (legittimazione attiva, reperimento di testamento, operato di spoglio del cortile comune, rispetto delle distanze, diritto di veduta), ma il giudizio in Cassazione si concentra principalmente sull'ammissibilità dell'opposizione di terzo e sulla violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso di Di Lorenzo e il sesto motivo del ricorso di Aldo, Ivano e Rosanna Simeoni, ritenendo errata la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo. La Corte ha rilevato che, trattandosi di pronuncia di condanna alla demolizione/chiusura di elementi edilizi, il pregiudizio per il comproprietario è "in re ipsa" e l'opposizione è ammissibile anche se limita la deduzione alla violazione del contraddittorio. Ne consegue che il giudizio d'opposizione si esaurisce nella fase rescindente e comporta la rimessione della causa al primo giudice secondo i richiami degli artt. 406 e 354 c.p.c. La sentenza impugnata è cassata per i motivi accolti e rinviata al Tribunale di Avezzano per nuovo esame, con indicazione di decidere anche sulle spese dei giudizi di merito e del presente giudizio. La Corte ha dichiarato assorbite le altre censure.
Norme richiamate
Regola l'opposizione di terzo: la Corte ha confermato che l'opposizione è ammissibile quando la sentenza reca pregiudizio in re ipsa al terzo (es. ordine di demolizione/chiusura) e dunque non è necessario dedurre un pregiudizio concreto separato
Limita l'oggetto del giudizio di opposizione al "ius controversum"; la Corte d'Appello era stata ritenuta erronea nel pretendere che l'opponente richiedesse anche una pronuncia sul merito quando l'opposizione mira alla rescissione per violazione del contraddittorio
Rilevante ai fini dell'applicabilità delle norme sul contraddittorio nell'ambito dell'opposizione di terzo; integrato nell'argomentazione sulla necessità di valutare l'interesse ad agire in relazione all'utilità concreta della pronuncia
Richiamato per il regime della rescissione per violazione del contraddittorio: se l'opposizione ha ad oggetto la nullità per mancato contraddittorio, il giudice non decide il merito ma rimette le parti al primo giudice
Richiamo formale che rende applicabili, nel procedimento di opposizione di terzo avverso sentenza d'appello, le regole contenute per il procedimento davanti al giudice adito (compresa l'art. 354 c.p.c.)
Base procedurale per la riunione dei ricorsi in Cassazione proposta contro la stessa sentenza
Norma richiamata al fine del rinvio al giudice di primo grado dopo cassazione
art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e n. 5
Richiamati in relazione alle censure di omesso esame di questioni decisive per il giudizio e di mancata pronuncia su punti rilevanti, ma la Corte ha ritenuto tali motivi assorbiti dopo l'accoglimento delle censure sull'ammissibilità dell'opposizione
Invocato dai ricorrenti in relazione all'onere probatorio su specifiche questioni (es. spoglio del cortile), ma la Cassazione non ha proceduto all'esame di merito rimandando la causa
artt. 905, 907, 879, 1101 c.c.
Norme del codice civile richiamate dai ricorrenti in tema di distanze, servitù di veduta e diritti reali, le cui questioni di merito sono state rimesse al primo giudice in sede di rinvio
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è ammissibile quando la sentenza censurata ordina la demolizione o la riduzione in pristino di una cosa: il pregiudizio per il comproprietario è "in re ipsa" e non è necessario dedurre un pregiudizio concreto separato
- Se l'opposizione di terzo si fonda sulla violazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario, il giudizio d'opposizione si esaurisce nella fase rescindente e, ove fondata, il giudice non decide il merito ma deve rimettere la causa al primo giudice (richiami degli artt. 406 e 354 c.p.c.)
- Il giudice dell'opposizione valuta il merito della questione solo se nel rito d'opposizione gli è stato devoluto il merito; altrimenti l'opposizione non è inammissibile per mancanza di deduzioni sul merito bensì rilevante per la sola rescissione
- Quando si contesta l'omessa chiamata di litisconsorti necessari, è sufficiente dedurre l'integrità del contraddittorio per ottenere la rimessione al primo grado se la sentenza ha disposto la distruzione o modificazione di un bene comune
- Le contestazioni di merito (legittimazione, atti dispositivi, rispetto distanze, testamento) restano comunque valutabili, ma dopo la dichiarazione di nullità per violazione del contraddittorio il nuovo esame spetta al giudice di primo grado nel contraddittorio pieno
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