Cassazione Civile, Ordinanza n. 20250/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da una donazione paterna con cui quattro germani divennero proprietari di più appartamenti nello stesso edificio e, con successivo atto, furono regolati anche alcuni beni comuni (vano scale, sottoscala e rinuncia ai diritti sui lastrici solari). In seguito, uno dei comproprietari e una sorella agirono in giudizio contro le altre due sorelle per far accertare l'illegittimità di variazioni catastali e l'appropriazione di porzioni di parti comuni. Nel corso del primo giudizio una questione relativa alla veranda del piano terra fu definita con transazione, mentre rimase controversa la veranda del primo piano. Il tribunale riconobbe la comproprietà di alcune porzioni comuni, ordinò demolizioni e accorgimenti su opere ritenute abusive, accertò ulteriori profili relativi a deflusso di acque e a una portafinestra, e dispose la divisione della veranda. In appello, la decisione fu confermata sul presupposto che l'atto di donazione delimitasse chiaramente le proprietà e le parti comuni e che le opere contestate fossero sussumibili nell'art. 1102 c.c., senza prova che esse impedissero il pari uso della cosa comune; fu invece accolto l'appello incidentale sulle spese. In cassazione il ricorrente denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. e degli artt. 46 d.P.R. 380/2001 e 40 l. 47/1985, lamentando altresì l'omesso esame di elementi decisivi e la motivazione carente, illogica e contraddittoria della sentenza d'appello. La Corte di cassazione però non esamina il merito del motivo, perché rileva d'ufficio che il ricorso era improcedibile: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello gli era stata notificata via PEC, ma non aveva depositato la copia della sentenza con la relata di notifica (o la documentazione equivalente richiesta per la notifica telematica) entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava la possibile salvezza collegata alla tempestività rispetto al termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della sentenza impugnata munita della relata di notificazione. Ha ritenuto irrilevante la mancata contestazione della controparte e ha escluso che potesse applicarsi una sanatoria tramite successiva produzione documentale oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. Poiché il ricorso era stato notificato dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non era possibile neppure superare il vizio facendo riferimento alla tempestività della notifica dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma evocata dal ricorrente come parametro violato; la sentenza d'appello aveva ritenuto le opere contestate riconducibili al pari uso della cosa comune, ma la Cassazione non entra nel merito per improcedibilità
norma invocata nel motivo di ricorso insieme alla disciplina urbanistica, senza scrutinio nel merito per difetto di procedibilità
richiamata dal ricorrente in relazione ai profili edilizi/urbanistici, ma non esaminata nel merito
la Corte ribadisce, per il giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, che la procura speciale per il nuovo difensore in cassazione deve rispettare le forme richieste dalla norma ratione temporis
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancanza del deposito della sentenza impugnata corredata della relata di notifica determina improcedibilità del ricorso
non consente di sanare oltre termine l'omissione del deposito della relata o della documentazione notificatoria
non introduce una regola derogatoria rispetto all'art. 83 c.p.c. per i giudizi soggetti alla disciplina previgente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione costituisce un duplice adempimento autonomo: la mancanza anche di uno solo dei due documenti integra improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità non può essere evitata mediante produzione tardiva oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c., perché ciò svuoterebbe di funzione il controllo preliminare sulla tempestività dell'impugnazione.
- La mancata contestazione della controparte non sana il difetto di procedibilità, trattandosi di un vizio rilevabile d'ufficio che presidia l'ordinato svolgimento del giudizio di legittimità.
- Se il ricorso per cassazione è stato notificato entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza, il mancato deposito della relata può non condurre a improcedibilità; se invece la notifica avviene oltre quel termine, tale via di salvezza non opera.
- Quando il ricorrente dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, assume su di sé l'onere processuale di depositare la documentazione necessaria a comprovarla nei termini di legge.
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