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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23194/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per annualità 2006 e 2011. Il contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la regolarità della notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento e atto di contestazione sanzioni), la corretta indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione del ruolo e la sufficienza della motivazione della cartella, anche con riguardo a sanzioni e interessi. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della l. n. 890/1982 per ritenuta valida notifica a mezzo posta pur in assenza di prova della spedizione della CAN e della relativa ricevuta; 2) violazione dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 per l'indicazione del responsabile del procedimento nella persona del direttore dell'ufficio; 3) violazione dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 per la mancata sottoscrizione del ruolo; 4) violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per l'indicazione di sanzioni e interessi nella cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sola attestazione dell'invio della CAN con indicazione del numero di raccomandata non basti a provare, con fede privilegiata, l'effettiva spedizione della raccomandata al destinatario non reperito, dovendo tale prova essere fornita da chi invoca la ritualità della notifica mediante ricevuta di spedizione o altro mezzo idoneo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per verificare se in atti vi sia prova valida della notificazione degli atti prodromici. Il secondo motivo è stato rigettato, poiché l'indicazione del responsabile del procedimento nella persona del direttore dell'ufficio è stata ritenuta sufficiente. Il terzo motivo è stato rigettato, in quanto la mancata sottoscrizione del ruolo non è sanzionata e opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'ufficio. Il quarto motivo è stato in parte assorbito, quanto a sanzioni e interessi degli atti prodromici, e per il resto rigettato, perché gli interessi successivamente maturati risultavano specificamente indicati e calcolati. La causa è stata rinviata anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 20 dicembre 1982, n. 890

    Per la notificazione a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario, la prova dell'effettivo invio della comunicazione di avvenuta notifica deve essere fornita da chi vuole avvalersi della ritualità della notifica, non essendo sufficiente la sola indicazione del numero di raccomandata se non accompagnata dalla ricevuta di spedizione o da altro idoneo mezzo di prova.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31

    L'indicazione del responsabile del procedimento è valida anche se coincidente con il direttore dell'ufficio, purché individui comunque la persona responsabile; la norma tutela trasparenza, informazione del cittadino e diritto di difesa.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata da nullità; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'ufficio da cui proviene, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

  • art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato a sostegno dell'irrilevanza dei vizi formali dell'atto vincolato quando non incidano sul contenuto dispositivo.

  • art. 7, comma 1, secondo periodo, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La cartella è legittima se indica in modo specifico e analitico interessi e sanzioni; per le poste già contenute negli atti prodromici la censura è subordinata alla verifica della regolarità della loro notificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei singoli motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come base della memoria depositata dal ricorrente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta effettuata a persona diversa dal destinatario, la validità della comunicazione di avvenuta notifica non può essere desunta dalla sola indicazione del numero della raccomandata: occorre la prova dell'effettiva spedizione al destinatario o un mezzo di prova equivalente.
  • L'indicazione del responsabile del procedimento è sufficiente quando consenta di individuare la persona responsabile del procedimento, anche se coincidente con una figura apicale dell'ufficio; la previsione mira a garantire trasparenza e difesa, non a imporre una specifica qualifica.
  • La mancata sottoscrizione del ruolo non determina, di per sé, invalidità dell'atto, in assenza di una sanzione espressa; il contribuente deve allegare e provare specifici elementi contrari alla presunzione di riferibilità del ruolo all'ufficio emittente.
  • Il ruolo è atto interno all'amministrazione e ciò che rileva per il contribuente è la cartella di pagamento; i vizi del ruolo assumono rilievo solo se si riflettono sulla cartella o se la legge li sanziona espressamente.
  • Le censure relative a sanzioni e interessi già contenuti negli atti prodromici diventano tardive se quegli atti risultano validamente notificati; viceversa, gli interessi successivamente maturati devono essere indicati in modo specifico e comprensibile nella cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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