Cassazione Civile, Sentenza n. 19792/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2003-2005 con recupero di imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L'Agenzia aveva ritenuto che il contribuente non si fosse adeguato agli studi di settore e avesse qualificato come esenti prestazioni che, in realtà, erano "minicrociere" (brevi crociere) e non trasporto marittimo di passeggeri esente, dunque soggette a imposizione. Il ricorrente ha anche censurato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e dedotto carenze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia. Motivazioni principali: 1) non si è posto obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.10 I. n.146/98 perché l'accertamento si è fondato anche su ulteriori elementi (irregolarità/condotte antieconomiche) oltre gli studi di settore; inoltre il contribuente non ha sfruttato le facoltà offerte per sviluppare il contraddittorio ex art.12 comma 7 I.212/00; 2) le questioni probatorie e la valutazione della natura turistico-ricreativa dell'attività sono profili di merito non sindacabili in sede di legittimità; 3) l'attività è stata qualificata come trasporto integrato a finalità turistico-ricreativa (minicrociere) e pertanto l'esenzione prevista dall'art.10, comma 1, n.14 del d.P.R. n.633/72 non è applicabile: le prestazioni accessorie turistico-ricreative erano decisive per la finalità economica complessiva; 4) il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 13.000,00 per compensi) e il ricorso è stato dichiarato improcedibile/rigettato; è previsto il possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
legge n. 146/1998, art. 10, comma 3-bis
L'obbligo di contraddittorio preventivo non opera quando l'accertamento è fondato anche su elementi diversi dagli studi di settore (es. irregolarità contabili, gestione antieconomica)
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5
Norma richiamata in tema di invito al contribuente a comparire nella fase amministrativa; richiamata nel contesto del contraddittorio
legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Disciplina della fase istruttoria post-verifica con facoltà per il contribuente di chiedere di essere sentito; rileva il termine dilatorio di 60 giorni, la violazione del quale può rendere nullo l'atto impositivo emesso ante tempus
d.P.R. n. 633/1972, art. 63, comma 3
Le garanzie procedurali (anche quando l'istruttoria è svolta dalla Guardia di Finanza) sono equiparate a quelle dell'ufficio; la Corte ha ritenuto valido il contraddittorio risultante dal processo verbale di constatazione
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 14
"prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri"
L'esenzione va interpretata restrittivamente: se il servizio di trasporto è inserito in una prestazione complessiva a finalità turistico-ricreativa (es. minicrociere) le prestazioni accessorie assumono rilievo e l'esenzione non si applica
Rilevanza della funzione causale del contratto di trasporto: il contratto deve essere volto al trasferimento da un luogo a un altro; se prevale una finalità ricreativa/turistica, l'attività esula dall'ambito dell'esenzione
Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, es. cause C-497/09, C-499/09, C-501/09, C-502/09, C-432/15, C-463/16)
Principio secondo cui un'operazione composta da più elementi va valutata globalmente per qualificare se si tratta di un'unica prestazione o più prestazioni; le prestazioni accessorie sono quelle che non costituiscono fine a sé stante ma mezzo per fruire del servizio principale
Massime di principio
- L'obbligo di contraddittorio preventivo ex art.10 I.146/98 non scatta se l'accertamento è basato anche su elementi diversi dagli studi di settore (es. irregolarità contabili o gestione antieconomica).
- Quando l'accertamento scaturisce da una verifica con processo verbale, rileva la corretta applicazione delle garanzie istruttorie (art.12, co.7, L.212/2000) e il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni per chiedere di essere sentiti; la mancata utilizzazione delle facoltà processuali può essere valutata negativamente dal giudice.
- Le questioni di merito (valutazione delle prove, qualificazione fattuale dell'attività come principalmente turistica o come trasporto esente) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di diritto.
- L'esenzione IVA per il trasporto prevista dall'art.10(1)(14) del d.P.R. 633/72 deve essere interpretata restrittivamente: se il trasporto è strumentale a un'attività turistica (es. minicrociere) e le prestazioni turistico-ricreative costituiscono lo scopo economico prevalente, l'esenzione non si applica.
- Occorre valutare la prestazione nel suo complesso secondo i criteri della giurisprudenza UE: se le prestazioni accessorie sono strumentali e non autonome, si applica la stessa disciplina fiscale della prestazione principale.
- Il contribuente ha l'onere di proporre e documentare adeguatamente la propria versione dei fatti e di utilizzare le facoltà istruttorie offerte dall'Ufficio per evitare che le risultanze d'ufficio prevalgano.
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