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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19953/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato avvisi di accertamento sintetico (redditometro) per gli anni 2006-2008. L'Agenzia deduceva violazione di art. 38 DPR 600/1973 (quarto e sesto comma) e della disciplina transitoria introdotta dall'art. 22, d.l. 31/05/2010, n. 78, sostenendo: 1) che la C.T.R. aveva errato applicando la versione dell'art. 38 successiva alla modifica del 2010 a redditi relativi a periodi anteriori al 2009, nonostante l'art. 22 stabilisca che le nuove norme si applicano solo agli accertamenti per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto (ossia ai periodi successivi al 2009); 2) che la C.T.R. aveva qualificato gli elementi indicativi di capacita contributiva come mere presunzioni semplici e ammesso come prova contraria la mera sproporzione tra spese e reddito accertato, mentre il sesto comma dell'art. 38 richiede che la prova contraria riguardi la circostanza che il reddito determinato sia costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato su entrambi i punti. Ha affermato che la modifica normativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 opera in base alla sua disposizione transitoria (art. 22) e si applica solo agli accertamenti relativi a periodi d'imposta i cui termini di dichiarazione non erano scaduti alla data di entrata in vigore (quindi non ai periodi 2006-2008). Ha inoltre ribadito l'interpretazione consolidata secondo cui il redditometro instaura una presunzione legale relativa: una volta accertata fattualmente la disponibilita degli elementi indice, questi producono valore presuntivo e il contribuente puo contrastarla solo fornendo prove idonee relative alla natura non imponibile delle somme (es. redditi esenti o soggetti a ritenuta). Non e sufficiente provare la mera sproporzione o la disponibilita di altre risorse senza circostanze sintomatiche che colleghino tali risorse alle spese contestate. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia per nuova decisione; alla C.T.R. e demandata la decisione sulle spese di lite, anche del giudizio di legittimita.

Norme richiamate

  • art. 38 DPR 600/1973

    La Corte interpreta il regime del redditometro come fonte di una presunzione legale relativa: gli elementi indicatori accertati hanno valore presuntivo e il contribuente puo confutarli solo provando che il reddito determinato deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta, o comunque offrendo prove idonee che dimostrino l'inesistenza o la minore entita del reddito

  • art. 22 d.l. 31/05/2010, n. 78 (disposizione transitoria)

    Stabilisce la regola di diritto transitorio: le modifiche ad art. 38 si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (ossia ai periodi successivi al 2009). Pertanto non poteva essere applicata ai redditi 2006-2008

  • art. 2729 cod. civ.

    Citato dalla C.T.R. quale criterio generale sulle presunzioni semplici; la Corte di Cassazione chiarisce pero che, nella disciplina del redditometro, l'assetto normativo conferisce agli elementi indicativi valore di presunzione legale relativa, non mera presunzione semplice liberamente valutabile

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato come fondamento della censura in Cassazione (violazione di norme sulla corretta applicazione della legge), ossia per dedurre la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e transitorie rilevanti

Massime di principio

  • La modifica del redditometro operata dal d.l. 78/2010 si applica solo ai periodi d'imposta per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore: per accertamenti su periodi anteriori va applicata la disciplina previgente
  • Il redditometro costituisce una presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilita degli elementi indice (es. beni, servizi), questi producono valore presuntivo e il giudice non puo semplicemente annullarli come mere presunzioni semplici
  • L'onere della prova a carico del contribuente riguarda la dimostrazione che il reddito determinato sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta, ovvero fornire documentazione e circostanze sintomatiche idonee a dimostrare l'inesistenza o la minore entita del reddito accertato
  • La sola allegazione di una sproporzione tra spese sostenute e reddito accertato, senza prove documentali o circostanze che colleghino risorse non imponibili alle spese, non e sufficiente a superare la presunzione
  • In caso di errore sulla normativa applicabile o sulla qualifica delle presunzioni, la Corte di Cassazione puo cassare la sentenza e rinviare per nuovo esame; la C.T.R. sul rinvio dovra valutare la prova secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione

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