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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14871/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (SGR)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di 159 quote, su 270 sottoscritte, di un fondo comune di investimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo: valida la legittimazione del gestore del fondo al ricorso monitorio; perfezionato il contratto di sottoscrizione con la produzione in giudizio del modulo firmato dall'investitore; infondata l'eccezione di inadempimento del gestore; insussistente l'impossibilità sopravvenuta di adempiere; corretto il valore nominale attribuito alle quote non versate. Con il ricorso per cassazione la parte obbligata ha dedotto sette motivi: 1) nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per incertezza sul soggetto creditore e discrasia tra fondo e SGR; 2) omessa pronuncia/contraddittorietà sul soggetto creditore tra motivazione e dispositivo; 3) erronea ritenuta conclusione del contratto per effetto della produzione in giudizio del modulo, in assenza della sottoscrizione dell'intermediario e in violazione della forma scritta; 4) tardività dell'accettazione rispetto al termine previsto dal regolamento del fondo; 5) errata valutazione dell'eccezione di inadempimento della SGR e dell'onere della prova; 6) erronea esclusione dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere in relazione allo stato del fondo; 7) omessa pronuncia e erronea determinazione del valore delle quote e del controvalore dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la SGR era il soggetto legittimato ad agire per i diritti del fondo, che la successione nel diritto controverso non eliminava la legittimazione originaria a resistere, che il contratto di sottoscrizione era validamente perfezionato e che la produzione del documento in giudizio non costituiva nuova formazione del rapporto ma, al più, suppliva alla mancanza della sottoscrizione della parte gestore con effetti retroagenti; ha inoltre rilevato che l'eccezione di inadempimento non era sorretta da censure idonee a scalfire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e che l'impossibilità sopravvenuta non era configurabile perché l'obbligazione di pagamento era sorta prima della crisi del fondo e, comunque, l'inadempimento dell'investitore non può generare impossibilità sopravvenuta imputabile alla controparte. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    la successione a titolo particolare nel diritto controverso non fa venir meno il processo tra le parti originarie e la sentenza esplica effetti anche verso il successore, che può intervenire o essere chiamato in causa.

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei singoli mezzi alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    il requisito della forma scritta del contratto quadro di intermediazione finanziaria è funzionale alla protezione dell'investitore; è sufficiente la sottoscrizione del cliente, mentre il consenso dell'intermediario può risultare da comportamenti concludenti; la produzione in giudizio del documento non costituisce conclusione ex nunc del contratto.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, della loro gravità e proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla buona fede; se l'inadempimento della controparte è di scarsa importanza o non provato, il rifiuto di adempiere è ingiustificato.

  • art. 1455 c.c.

    è richiamato quale parametro per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento ai fini dell'eccezione di inadempimento.

  • art. 1463 c.c.

    l'impossibilità sopravvenuta presuppone un evento oggettivo estraneo alla sfera di imputabilità delle parti; non si configura quando la situazione derivi dall'inadempimento di una parte o quando l'obbligazione sia sorta prima del sopravvenire della crisi del fondo.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo se questo è conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 8.1 del Regolamento del Fondo del 20 settembre 2007

    il termine di 18 mesi riguarda il completamento della prima sottoscrizione da parte dei quotisti e non il termine per l'accettazione da parte della società di gestione.

Massime di principio

  • Nei fondi comuni d'investimento privi di autonoma soggettività, la legittimazione ad agire per i crediti del patrimonio separato spetta alla società di gestione; l'eventuale successione nel diritto controverso non elimina la legittimazione processuale originaria né impedisce che la sentenza produca effetti verso il successore.
  • Nel contratto di intermediazione finanziaria la forma scritta prevista dall'art. 23 TUF ha funzione protettiva: basta la sottoscrizione del cliente e il consenso dell'intermediario può risultare da comportamenti concludenti; la produzione in giudizio del modulo non perfeziona ex nunc il contratto, ma eventualmente supplisce alla mancata sottoscrizione con efficacia retroattiva.
  • L'eccezione di inadempimento va scrutinata con un giudizio comparativo degli inadempimenti, considerando gravità, proporzionalità e buona fede; se mancano prova e specificità dell'inadempimento della controparte, o se il rifiuto di adempire è precedente e sproporzionato, l'eccezione non è giustificata.
  • L'impossibilità sopravvenuta non può essere invocata quando la sopravvenienza sia riconducibile all'inadempimento della parte obbligata o quando l'obbligazione di pagamento sia sorta prima dell'evento che si assume impeditivo.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, anche se fondata, non incide su tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullitàNesso di causalità

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