Sentenza del 24/06/2016 n. 3767 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Appello - Riproposizione motivi di impugnazione del provvedimento impositivo - Carattere devolutivo dell'atto d'appello - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato gli atti di contestazione relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009, con i quali l’Agenzia aveva irrogato sanzioni per l’omessa regolarizzazione di fatture ricevute con applicazione dell’aliquota IVA agevolata invece di quella ordinaria. Ha dedotto difetto di motivazione, insussistenza della violazione, assenza di un riscontro oggettivo e giuridico, erronea applicazione dell’IVA e, in subordine, assenza di danno erariale, errore sul fatto o sul diritto e obiettive condizioni di incertezza normativa. In appello ha inoltre riproposto, in larga parte, le censure già formulate in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibili gli appelli, affermando che la riproposizione delle ragioni di impugnazione, anche se già esposte in primo grado, può soddisfare l’onere di specificità previsto dall’art. 53 del d.lgs. 546/1992, dato il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario. Nel merito, ha però confermato le sentenze di primo grado: la motivazione degli atti era sufficiente anche mediante il richiamo e l’allegazione delle segnalazioni dell’Amministrazione; il Consorzio avrebbe dovuto regolarizzare le fatture con aliquota IVA insufficiente; le opere di interconnessione stradale e viaria non erano accessorie alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità e non beneficiavano dell’aliquota ridotta; non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza normativa né i presupposti per disapplicare le sanzioni. Gli appelli sono stati respinti e il Consorzio è stato condannato alle spese, liquidate in 5.600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
L’atto di appello deve recare l’indicazione specifica dei motivi di gravame.
Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: la riproposizione delle censure già formulate in primo grado, se posta in contrapposizione alla decisione impugnata, può essere sufficiente a rendere l’appello ammissibile. Tuttavia, se non vengono aggredite specificamente le motivazioni della sentenza, il giudice d’appello può confermarle richiamandole integralmente.
Art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997
Sanzione per la mancata regolarizzazione di fatture irregolari.
Il cessionario o committente che riceve una fattura irregolare, anche per l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore a quella dovuta, deve regolarizzarla mediante documento integrativo e versamento della maggiore imposta, per evitare la sanzione.
Obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo ad altri atti, purché questi siano allegati quando il contribuente non ne abbia già una conoscenza integrale e legale e siano comunque individuabili gli elementi della contestazione.
Disciplina dell’accessorietà delle operazioni IVA.
Una prestazione è accessoria quando è strumentale e funzionale al completamento dell’operazione principale; la mera utilità, comodità o connessione materiale non è sufficiente. Le opere di interconnessione viaria non sono state considerate accessorie alla costruzione della linea ferroviaria.
Art. 10, comma 3, legge 212/2000
Esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
L’incertezza deve riguardare l’interpretazione giuridica della disciplina, essere oggettiva e riconoscibile anche dal giudice; non è sufficiente una difficoltà di ricostruzione dei fatti o di qualificazione delle opere concretamente realizzate.
Art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
Liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari.
Le spese possono essere liquidate secondo i parametri applicabili ai compensi degli avvocati, con la riduzione prevista dalla norma.
Art. 29 e art. 61, d.lgs. 546/1992
Riunione dei procedimenti connessi.
Procedimenti soggettivamente e oggettivamente connessi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
Cass. civ., sez. VI-5, n. 1200/2016
La riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica.
La mera ripetizione delle doglianze non determina automaticamente l’inammissibilità dell’appello tributario, ma è comunque opportuno confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello non è necessariamente inammissibile se ripropone le censure del ricorso originario, purché sia desumibile la volontà di contestare la decisione di primo grado.
- Per aumentare le probabilità di successo, l’appellante deve comunque indicare in modo puntuale perché le motivazioni della sentenza impugnata sarebbero errate, evitando una semplice riproduzione del ricorso introduttivo.
- Un atto impositivo motivato per relationem è generalmente valido se l’atto richiamato è allegato o già legalmente conosciuto dal contribuente e consente di individuare con chiarezza i fatti contestati.
- Chi riceve fatture con IVA applicata in misura inferiore a quella dovuta può essere tenuto a regolarizzarle, anche quando l’importo imponibile sia corretto.
- L’aliquota IVA agevolata per opere pubbliche va interpretata restrittivamente: le opere ulteriori o solo funzionali all’accesso, all’interconnessione o alla viabilità non sono automaticamente comprese nell’agevolazione.
- L’incertezza normativa che esclude le sanzioni deve essere oggettiva e riguardare il significato della norma; la semplice incertezza sui fatti, sulla documentazione o sulla qualificazione concreta dell’opera non è sufficiente.
- La parte che perde il giudizio tributario può essere condannata alle spese processuali, anche in appello.
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