Cassazione Civile, Ordinanza n. 21712/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione notificato nel 2017 con cui l'Ufficio revocava agevolazioni fiscali connesse a una compravendita del 2006, rideterminando imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il contribuente aveva impugnato l'atto e sia la CTP sia la CTR avevano accolto la domanda, ritenendo nullo l'avviso perché sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo posta in un momento anteriore all'entrata in vigore della disciplina che, a loro dire, consentiva tale combinazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul Codice dell'amministrazione digitale, sull'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e sulle norme generali di interpretazione, sostenendo che il divieto di impiego di strumenti informatici per le attività ispettive riguarda solo il controllo fiscale e non gli atti impositivi; inoltre contestava le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, sia quanto alla natura del motivo, sia quanto alla dedotta mancanza di prova dell'originale o della conformità dell'atto notificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i profili di inammissibilità sollevati dal contribuente e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'esclusione dell'uso degli strumenti informatici, prevista fino al d.lgs. n. 217 del 2017 per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, non si estende agli avvisi di accertamento e agli altri atti impositivi. Ha quindi ritenuto legittima la sottoscrizione digitale dell'avviso e la notifica a mezzo posta di copia analogica conforme al documento informatico, specie in presenza di attestazione di conformità e di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, quindi ammissibile in cassazione perché non limitata a una rivalutazione del merito.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)
L'esclusione dell'uso di strumenti informatici per le attività ispettive e di controllo fiscale riguarda solo il controllo fiscale e non gli atti impositivi.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)
Le copie analogiche di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata da pubblico ufficiale autorizzato.
art. 40, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche.
art. 2, commi 6 e 6-bis, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)
La modifica del 2017 conferma l'orientamento secondo cui gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione sanzioni tributarie rientrano nell'ambito di applicazione del CAD.
art. 42, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973
La nullità per difetto di sottoscrizione non ricorre quando l'atto è sottoscritto digitalmente e la copia notificata è conforme all'originale informatico.
Usato come criterio ermeneutico per interpretare sistematicamente la disciplina della digitalizzazione amministrativa.
art. 60, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973
La notifica via PEC degli avvisi di accertamento è stata introdotta solo dal 1 luglio 2017; prima resta possibile la notifica ordinaria della copia analogica conforme.
Se l'atto, pur notificato irregolarmente, ha raggiunto lo scopo ed è pervenuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata.
Massime di principio
- La disciplina della digitalizzazione della pubblica amministrazione ha valore generale e fa del documento informatico la regola; le limitazioni all'uso degli strumenti informatici devono essere interpretate restrittivamente come eccezioni.
- Il divieto di impiego del digitale nelle attività ispettive e di controllo fiscale non si estende agli avvisi di accertamento e agli altri atti impositivi, che sono atti finali e non preparatori del controllo.
- L'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente è valido e può essere notificato mediante copia analogica conforme, purché la conformità all'originale informatico sia attestata da pubblico ufficiale autorizzato.
- La notifica dell'atto impositivo a mezzo posta non è incompatibile con la formazione informatica dell'atto; non occorre un nesso necessario tra documento informatico e notifica via PEC.
- Nel giudizio di legittimità i vizi processuali sono deducibili solo se il ricorrente indica anche il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'irregolarità denunciata.
- La nullità della notificazione non è dichiarabile quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
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