Cassazione Civile, Ordinanza n. 18589/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2014 fondato sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con il quale l’Ufficio aveva determinato un reddito complessivo superiore a quello dichiarato, valorizzando spese e indici di capacità contributiva. A sostegno della propria difesa il contribuente aveva dedotto di aver percepito euro 34.000 dalla società in accomandita semplice di cui era socio accomandatario, importo che assumeva essere la restituzione di precedenti finanziamenti soci, documentati mediante quattro assegni, un bonifico, scritture contabili e bilanci. Inoltre sosteneva che il patrimonio immobiliare non dovesse essergli attribuito integralmente, ma al 50% con il coniuge, con conseguente riduzione delle spese considerate ai fini dell’accertamento. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello l’Agenzia aveva contestato la prova della natura restitutoria delle somme e la CTR aveva accolto l’appello principale dell’Ufficio, rigettando quello incidentale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che fosse sufficiente dimostrare la disponibilità delle somme nell’anno d’imposta e non anche la prova del titolo restitutorio; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile, richiamando norme processuali tributarie e civilistiche sulla motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile, introduce una presunzione legale relativa nell’accertamento sintetico: una volta individuate spese incompatibili con il reddito dichiarato, incombe sul contribuente la prova contraria della provenienza non reddituale, esente o già tassata delle somme impiegate. La CTR, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, aveva ritenuto non provata la reale esistenza del finanziamento soci a monte e quindi non dimostrata la natura restitutoria delle somme percepite; le annotazioni contabili e i titoli prodotti non erano stati considerati sufficienti, anche per l’assenza di documentazione dei mezzi di pagamento originari. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha escluso la motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, ritenendo la motivazione della CTR concisa ma adeguata al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimata, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nell’accertamento sintetico consente di presumere il reddito complessivo sulla base delle spese sostenute; il contribuente può vincere la presunzione solo provando che il finanziamento delle spese proviene da redditi diversi da quelli prodotti nel periodo, oppure da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla base imponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR ha correttamente applicato l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente o contraddittoria.
Richiamato unitamente ad altre norme processuali per sostenere la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Richiamato unitamente ad altre norme processuali per sostenere la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.
Richiamato come parametro sulla motivazione, senza che sia stata ravvisata alcuna violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito, la disciplina del redditometro configura una presunzione legale relativa: l’Amministrazione può fondare l’accertamento sulle spese sostenute e il contribuente ha l’onere di fornire prova contraria specifica sulla provenienza non imponibile delle somme utilizzate.
- Non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità formale di somme nel periodo d’imposta; occorre provare, in modo attendibile e documentato, che tali somme siano effettivamente estranee alla formazione del reddito imponibile perché provenienti da redditi già tassati, esenti o comunque esclusi dalla base imponibile.
- Quando il contribuente invoca la restituzione di finanziamenti soci per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato, deve provare non solo le erogazioni ricevute, ma anche l’effettiva esistenza del finanziamento originario e la sua restituzione, non bastando annotazioni contabili unilaterali prive di adeguato riscontro probatorio.
- Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il fatto e la prova, se il giudice di merito ha motivato in modo sufficiente e non apparente; la motivazione è censurabile solo se mancante, meramente apparente o affetta da insanabile contraddittorietà.
- Il vizio di motivazione dedotto come nullità processuale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, se la sentenza impugnata rende comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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