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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17338/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva stipulato un preliminare di compravendita per un immobile da realizzare, versando integralmente il prezzo con assegni non trasferibili intestati al promittente venditore. In seguito il venditore aveva comunicato che l'intervento non sarebbe stato eseguito e aveva restituito solo una minima parte delle somme. Ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo per il residuo, il creditore aveva intrapreso infruttuosamente l'esecuzione forzata, poiché il debitore risultava privo di beni aggredibili. Nel corso di un pignoramento presso terzi era emerso che gli assegni erano stati negoziati presso una banca su conti intestati alla moglie del debitore, sul quale quest'ultimo operava come delegato. Era emerso anche che ulteriori rapporti economici e immobiliari erano formalmente intestati a familiari del debitore ma sostanzialmente riconducibili a lui. Sulla base di tali circostanze il creditore aveva proposto azione di simulazione delle intestazioni formali di conti e immobile e aveva chiesto la condanna della banca, della moglie e del figlio del debitore al risarcimento dei danni per avere concorso nell'occultamento di beni riconducibili al debitore. In appello veniva accolta solo la domanda risarcitoria nei confronti della banca, ritenuta responsabile per avere consentito l'accredito di assegni non trasferibili su conti intestati a soggetto diverso dal prenditore, violando la disciplina antiriciclaggio e quella sull'assegno non trasferibile, con conseguente perdita di tracciabilità delle somme e impossibilità per il creditore di aggredirle. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo principalmente: insussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e il danno; mancanza di un obbligo giuridico della banca di impedire l'evento lesivo; errata confusione tra danno-evento e danno-conseguenza; omesso esame del concorso di colpa del creditore e motivazione apparente sul quantum; carenza di motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale; omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla negoziazione degli assegni già nel 2010-2011, che avrebbe reso conoscibile prima l'illecito e quindi anticipato il decorso della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti in cui censurava il mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico, ritenendo che l'evento dannoso individuato nel pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore non fosse la concretizzazione del rischio che le norme asseritamente violate miravano a prevenire. Ha inoltre accolto il sesto motivo, perché la Corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione, ossia la negoziazione e l'incasso degli assegni in un arco temporale anteriore che poteva rendere conoscibile l'illecito al creditore. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo; il quinto è stato rigettato perché la motivazione sulla prescrizione era ritenuta percepibile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede che la condotta illecita sia causalmente collegata a un evento dannoso che costituisca la realizzazione del rischio che la norma violata mirava a prevenire.

  • art. 2740 c.c.

    È richiamato per contestare che la banca potesse essere chiamata a rispondere del mancato soddisfacimento del credito in assenza di un nesso causale giuridicamente rilevante.

  • art. 1221 c.c.

    È evocato dalla ricorrente nel quadro della censura sul nesso causale e sulle conseguenze dell'inadempimento, ma non costituisce la base decisoria principale.

  • art. 40 c.p.

    È richiamato per sostenere che la causalità giuridica deve essere valutata in base al rapporto tra condotta ed evento secondo i criteri di imputazione causale.

  • art. 41 c.p.

    È richiamato per contestare l'impostazione controfattuale seguita in appello sulla rilevanza causale della condotta della banca.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato in tema di estensione delle regole del risarcimento del danno aquiliano.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato per distinguere il danno conseguenza dal mero evento lesivo.

  • art. 1227 c.c.

    È richiamato per l'eccezione di concorso colposo del creditore danneggiato e di evitabilità del pregiudizio con ordinaria diligenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione di negligenza grave del creditore.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per dedurre motivazione apparente sia sul nesso causale e sul quantum sia sul rigetto dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 49 d.lgs. 231/2007

    La Corte di cassazione ricorda che la norma è finalizzata a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; la violazione non consente automaticamente di imputare il danno da sottrazione alla garanzia patrimoniale del creditore.

  • art. 43 r.d. 1736/1933

    La Corte precisa che la norma tutela il prenditore dell'assegno non trasferibile, vietandone il pagamento a soggetto diverso.

  • art. 1284 c.c.

    È richiamato nel decreto ingiuntivo per gli interessi dovuti sul credito monitoriamente accertato.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato dalla Corte d'appello come esempio di rimedio che il creditore avrebbe potuto esperire ove il debitore avesse compiuto atti dispositivi gratuiti o donazioni indirette.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per censurare l'omesso esame del fatto storico decisivo relativo alla negoziazione dei quattro assegni.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità aquiliana, non basta che una condotta sia contra legem: il danno risarcibile deve essere la concretizzazione del rischio che la norma violata mirava a prevenire, altrimenti manca il nesso eziologico giuridicamente rilevante.
  • Quando si valuta il nesso causale tra condotta illecita e danno, occorre verificare sia se l'evento si collochi nell'area di rischio governata dalla norma violata, sia se l'evento sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita; la sola possibilità astratta di un diverso esito non basta.
  • La violazione di norme poste a tutela di finalità diverse da quella di proteggere la garanzia patrimoniale del creditore non consente, di per sé, di imputare alla banca il danno da mancato recupero del credito.
  • In tema di prescrizione dell'azione risarcitoria, il giudice deve esaminare i fatti storici dedotti e discussi dalle parti che possano incidere sulla conoscibilità del danno e della sua riferibilità al responsabile; l'omesso esame di tale fatto decisivo integra vizio cassatorio.
  • Il creditore che agisce per il risarcimento del danno da perdita di aggredibilità del patrimonio deve confrontarsi con l'allegazione del momento in cui ha potuto percepire con ordinaria diligenza l'illecito e la sua riferibilità al terzo convenuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaPrescrizione

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