Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06302/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La parte contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento riferita a cinque cartelle per tasse automobilistiche e a una cartella per recupero ticket sanitario, deducendo l’omessa o irrituale notificazione delle cartelle sottese e la prescrizione del credito. Dopo che il primo giudice aveva accolto il ricorso per difetto di prova di atti interruttivi, la corte d’appello ha accolto solo in parte l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo provata la notifica di alcune cartelle e dichiarando inammissibili, perché generiche e tardive, le censure della contribuente. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116 e 140 c.p.c., dell’art. 2617 c.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che per due cartelle la documentazione prodotta non dimostrava il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza: mancavano, a suo dire, la prova delle ragioni del mancato recapito e della ricezione dell’avviso di deposito/raccomandata informativa, sicché la notifica doveva ritenersi nulla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la censura in parte inammissibile perché nuova, non essendo stata specificamente dedotta nei gradi di merito, e comunque infondata nel merito. La decisione ha chiarito che, quando la cartella è notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della l. n. 890/1982 né dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata. È stata inoltre posta a carico della ricorrente l’ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto decisivo alla luce dell’inammissibilità e infondatezza del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato errori idonei a sovvertire l’esito sul punto della notificazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; la censura è stata respinta.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’assenza dei presupposti della compiuta giacenza, ma ritenuto non applicabile alla notifica diretta della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 2617 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non emergono dalla sentenza specifiche applicazioni della norma alla fattispecie.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte afferma che tale disciplina presuppone l’intervento dell’agente notificatore e non si applica alla notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma cardine: la notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione a mezzo posta è modalità speciale e semplificata; si perfeziona con la ricezione risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata, applicandosi le regole del servizio postale ordinario.

  • l. n. 890/1982

    La Corte esclude l’applicabilità della disciplina delle notificazioni a mezzo posta prevista da questa legge alla notifica diretta della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175

    Richiamata per confermare la legittimità costituzionale della notifica diretta a mezzo posta della cartella esattoriale quale disciplina speciale e semplificata.

  • Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2

    Richiamata a sostegno della tenuta costituzionale del regime speciale di notificazione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104

    Richiamata nel medesimo senso, a conferma che la disciplina non compromette il diritto di difesa del destinatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità speciale e autonoma rispetto alla notificazione ordinaria; essa è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario, non dalla disciplina generale delle notificazioni ex l. n. 890/1982 o dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
  • In caso di cartella notificata direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, la prova della regolare notificazione è data dall’avviso di ricevimento e la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario risultante da tale avviso, senza necessità di apposita relata di notifica.
  • Censure sulla regolarità della notificazione che introducano per la prima volta in cassazione questioni non specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito sono inammissibili come questioni nuove.
  • Il regime speciale di notificazione della cartella esattoriale, proprio della riscossione coattiva, è ritenuto compatibile con il diritto di difesa perché assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.