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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di credito nella quale la parte cessionaria si era impegnata, secondo la scrittura privata richiamata nei giudizi di merito, a manlevare la banca cedente da oneri, spese e responsabilità relativi alle vicende future, anche processuali, del credito ceduto. Nel contesto di una precedente procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato compensi in favore del custode, ponendoli a carico solidale delle parti della procedura; la banca aveva pagato la somma e poi ne aveva chiesto la restituzione alla controparte in base agli accordi di cessione. L'opponente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, poi rigettata in primo e secondo grado. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 1273, 1346, 1348, 1367 e 1958 c.c., sostenendo che l'accollo interno di debiti futuri fosse nullo per indeterminatezza dell'oggetto, perché al momento dell'accordo non sarebbero stati identificabili i debitori e i debiti futuri; 2) violazione degli artt. 1325 e 1421 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., deducendo la nullità della clausola per oggetto indeterminabile e censurando la qualificazione della questione come domanda nuova in appello, in contrasto con l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la nullità; 3) violazione degli artt. 1292 ss. c.c., contestando l'interpretazione della Corte d'appello sulla solidarietà e sul regresso tra condebitori e sostenendo che l'obbligazione di rimborso dovesse essere trattata come parziaria, con riparto proporzionale degli oneri della procedura esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha precisato che, pur essendo errata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva qualificato la deduzione di nullità come domanda nuova in appello, la nullità invocata non sussisteva nel merito perché la clausola contrattuale era comunque determinabile: la scrittura privata prevedeva che il cessionario si assumesse tutti gli oneri e le spese, di qualunque natura, relativi alle vicende future del credito, incluse quelle processuali, e quindi il contenuto dell'obbligo era sufficientemente identificabile. Quanto al terzo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché si risolveva in una richiesta di nuova interpretazione delle clausole negoziali senza indicare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1273 c.c.

    richiamato per qualificare il patto come accollo interno di debito futuro; la Corte ha ritenuto determinabile l'oggetto della pattuizione sulla base delle clausole contrattuali e del loro complesso.

  • art. 1346 c.c.

    invocato per sostenere la nullità per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha escluso la nullità perché l'oggetto era determinabile in concreto.

  • art. 1348 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta indeterminatezza dei debiti futuri; la Corte ha ritenuto superata la censura dalla determinabilità dell'oggetto.

  • art. 1367 c.c.

    invocato a sostegno di un'interpretazione conservativa del contratto; la Corte ha ritenuto il richiamo solo formale nel terzo motivo e, nel complesso, non decisivo rispetto alla validità della clausola.

  • art. 1958 c.c.

    menzionato dal ricorrente nel primo motivo, ma non assunto dalla Corte come norma decisiva ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte ha riconosciuto il principio ma ha negato che nel caso ricorresse una nullità sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al thema decidendum e alla dedotta nullità; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di ius novorum in appello; la Corte ha osservato che la nullità, ove esistente, avrebbe comunque dovuto essere rilevata d'ufficio, ma ha poi escluso la nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato nel ricorso come possibile correzione della decisione; la Corte non ha accolto la richiesta, rigettando i motivi.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio in caso di rilievo officioso di nullità.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla Corte come criterio interpretativo delle clausole contrattuali per affermarne la determinabilità.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla Corte insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione complessiva della convenzione di cessione.

  • art. 1292 c.c. e ss.

    richiamato nel terzo motivo in tema di obbligazioni solidali e regresso tra condebitori; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità per indeterminatezza dell'oggetto non sussiste quando il complesso delle clausole consente di identificare in concreto, al momento della stipula, la categoria dei debiti e degli oneri assunti, anche se riferiti a eventi futuri o processuali.
  • Nei patti di accollo o manleva inseriti in una cessione di credito, l'interpretazione va compiuta in modo sistematico, considerando il testo complessivo dell'accordo e non singole espressioni isolate, per verificare se l'obbligo sia determinabile e non meramente astratto.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni legali siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto.
  • Quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni, la parte soccombente non può chiedere in cassazione una nuova valutazione del merito solo perché ritiene preferibile la propria lettura.
  • Il giudice d'appello deve rilevare d'ufficio le nullità del contratto, ma la verifica officiosa non conduce all'accoglimento della censura se, all'esito dell'interpretazione complessiva dell'accordo, la nullità non risulta effettivamente sussistente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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