Cassazione Civile, Ordinanza n. 31513/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo ipotecario stipulato da un imprenditore poi fallito con una banca, mutuo che secondo la curatela era servito a ripianare esposizioni debitorie proprie e del fratello del fallito verso il medesimo istituto. Il fallimento ha agito per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che l’operazione integrasse un concorso della banca in bancarotta fraudolenta per distrazione e/o in bancarotta preferenziale, oppure in altri illeciti fallimentari, perché la somma mutuata sarebbe stata usata per estinguere debiti pregressi e per costituire una garanzia ipotecaria che trasformava un credito chirografario in privilegiato. In appello la domanda è stata respinta perché, secondo la Corte territoriale, non era provato lo stato di insolvenza al momento del mutuo né la consapevolezza di tale stato da parte del funzionario bancario, ritenuta necessaria anche per il concorso dell’extraneus. Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 110 c.p. e 216 l.fall. sul presupposto che, per la bancarotta per distrazione, lo stato di insolvenza non sarebbe elemento essenziale del reato né dovrebbe essere conosciuto dall’extraneus; 2) analoga violazione con riferimento alla bancarotta preferenziale e alla simulazione del titolo di prelazione, sostenendo che l’operazione di mutuo ipotecario per estinguere debiti chirografari integra la fattispecie e che il funzionario bancario risulta consapevole della finalità preferenziale; 3) violazione delle norme sulla responsabilità civile della banca per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. e delle norme sul danno; 4) violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento della consulenza tecnica finalizzata alla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d’appello nella parte in cui pretendeva, per il concorso del funzionario bancario nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta preferenziale, la prova specifica della conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore. La Cassazione ha chiarito che, per la bancarotta per distrazione, il dolo dell’intraneus è dolo generico e, per il concorrente estraneo, è sufficiente la volontarietà dell’apporto e la consapevolezza del depauperamento del patrimonio a danno dei creditori, senza necessità della specifica conoscenza del dissesto; lo stato di decozione può rilevare solo come indice probatorio. Analogamente, per la bancarotta preferenziale, il dolo dell’extraneus consiste nella volontarietà dell’apporto e nella consapevolezza della preferenza accordata a un creditore, non essendo richiesta la conoscenza specifica del dissesto. La Corte ha inoltre ribadito che la simulazione del titolo di prelazione può consistere anche nella trasformazione di un credito chirografario in privilegiato mediante mutuo ipotecario finalizzato al ripianamento di debiti pregressi. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nel reato; il dolo del concorrente estraneo non richiede la specifica conoscenza del dissesto, ma la consapevole partecipazione alla condotta tipica dell'intraneus.
art. 216, comma 1, n. 1, l.fall.
La bancarotta fraudolenta per distrazione è ricondotta a un reato di pericolo con dolo generico; non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente la volontaria destinazione del patrimonio a finalità diverse dalla garanzia dei creditori.
La bancarotta preferenziale può realizzarsi anche mediante simulazione di titolo di prelazione; per il concorrente estraneo basta la consapevolezza di concorrere a una condotta che favorisce un creditore rispetto agli altri.
Richiamato dalla parte ricorrente come base della responsabilità della banca per il fatto del dipendente; la Corte non entra nel merito definitivo del profilo perché il giudizio viene rinviato dopo l'accoglimento dei primi motivi.
Invocato dalla parte ricorrente come fondamento generale della domanda risarcitoria; la decisione si concentra però sul presupposto del fatto illecito e del concorso nel reato fallimentare.
Citato tra le norme richiamate nel motivo relativo al danno risarcibile.
Richiamato quale norma sul risarcimento del danno da reato.
Citato in relazione ai criteri di liquidazione del danno.
Richiamato nel motivo relativo alla quantificazione del danno.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno.
Richiamato per il concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, nel contesto della domanda risarcitoria.
Citato nel motivo sul mancato espletamento della consulenza tecnica.
Richiamato per la valutazione delle prove e il diniego della consulenza tecnica.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità civile da reato.
Massime di principio
- Nel concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo dell'extraneus coincide con la volontaria partecipazione alla condotta distrattiva o preferenziale e con la consapevolezza del depauperamento o della preferenza accordata, non essendo necessaria la specifica conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza non è elemento costitutivo da provare come evento naturalistico del reato; la rilevanza penale deriva dal distacco del bene dal patrimonio destinato a garanzia dei creditori, con punibilità che si consolida a seguito della dichiarazione di fallimento.
- Nel concorso nella bancarotta preferenziale, la simulazione del titolo di prelazione può realizzarsi anche quando la garanzia sia effettivamente costituita, se l'operazione trasforma un credito chirografario in credito privilegiato e altera la par condicio creditorum.
- Quando un mutuo ipotecario viene utilizzato per estinguere debiti preesistenti verso la stessa banca, l'operazione può integrare una simulazione di prelazione penalmente rilevante se, per la sua struttura e finalità, realizza un indebito vantaggio per un creditore a danno degli altri.
- Lo stato di decozione o insolvenza può rilevare sul piano probatorio come indice della consapevolezza del concorrente, ma non come requisito autonomo e necessario del dolo dell'extraneus nelle fattispecie di bancarotta esaminate.
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