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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8017/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di estorsione aggravata, rapina aggravata, porto d'armi e lesioni aggravate. Le censure dedotte dal difensore miravano a: difetto e genericità della motivazione circa l'effettivo contributo del ricorrente ai reati; mancata individualizzazione del ruolo in relazione al sequestro dell'hard disk; assenza di prova della detenzione di armi; inesistenza o non provata conoscibilità delle aggravanti (appartenenza a associazione mafiosa, uso del metodo mafioso, disponibilità di armi); carenza motivazionale circa le esigenze cautelari (presunta recisione dei contatti con i coindagati, inesistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio); e inidoneità della scelta della misura cautelare più afflittiva senza aver valutato misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi fossero inammissibili perché costituivano una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, senza indicare travisamenti o vizi logici decisivi. Ha ribadito il limite della Corte di legittimità a sindacare il merito probatorio, concedendo interventi solo in presenza di illogicità manifesta o travisamento. In ordine alle aggravanti il tribunale di merito aveva motivato correttamente l'attribuzione delle stesse a Susino: le dichiarazioni dei coindagati che riconoscevano l'appartenenza all'organizzazione, la partecipazione materiale concorsuale ai delitti e la capacità degli agenti di evocare il capitale criminale della "stidda" giustificavano il riconoscimento del metodo mafioso e delle aggravanti. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale che ha ritenuto sussistente la doppia presunzione di pericolo e di adeguatezza della custodia in carcere nei reati connessi all'art. 416-bis.1 e in presenza di un'associazione mafiosa storica: le allegazioni difensive non erano idonee a superare tali presunzioni. È stata inoltre giudicata legittima la valutazione dell'inquinamento probatorio e l'insufficienza di misure meno afflittive, confermando la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese e il provvedimento trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi della normativa applicabile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    norma richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; disciplina procedurale formale relativa alla celebrazione del procedimento

  • art. 273 cod. proc. pen.

    principi sulla motivazione delle decisioni cautelari; la Corte richiama i limiti del sindacato di merito in cassazione e la necessità di indicare vizi logici o travisamenti

  • art. 629 cod. pen.

    riferimento al delitto di estorsione (norma sostanziale contestata)

  • art. 628 cod. pen.

    riferimento al delitto di rapina (norma sostanziale contestata)

  • legge 895/1967 (art. 2, 4 e 7)

    norme legislative in materia di armi e relative sanzioni/profili di responsabilità per la detenzione o uso di armi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    regole sulla valutazione delle esigenze cautelari (articolazione delle esigenze preventivamente valutate dal giudice)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    principi che governano la scelta della misura cautelare e la graduazione delle misure (idoneità delle misure meno afflittive)

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    circostanza aggravante collegata alla responsabilità per reati connessi ad associazioni mafiose e che comporta la doppia presunzione in tema di esigenze cautelari nei reati correlati

  • art. 59 cod. pen.

    disciplina sulle circostanze aggravanti e sulla loro imputazione ai concorrenti: la Corte rileva che alcune condizioni personali possono essere attribuite ai concorrenti in base alla legge

  • art. 118 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle circostanze non comunicabili tra concorrenti; il tribunale ha ritenuto l'aggravante riferibile a Susino perché non ricadente nelle circostanze non comunicabili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali per la parte che ha proposto il ricorso rigettato

  • art. 94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    previsione procedurale per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché prenda gli adempimenti previsti (es. eventuale comunicazione agli interessati)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove sono inammissibili se non indicano travisamenti o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
  • Per contestare la motivazione sulle intercettazioni o sulle dichiarazioni occorre segnalare un travisamento palese e decisivo del loro contenuto; interpretazioni alternative senza prova di travisamento non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Le aggravanti relative a metodo mafioso, uso di armi e reato consumato in più persone possono essere comunicate ai concorrenti quando si tratta di circostanze oggettive o quando la loro sussistenza risulta chiaramente dal contesto probatorio e dalle dichiarazioni dei coindagati.
  • L'appartenenza ad associazione mafiosa può essere rilevata nel contesto del provvedimento di merito anche se non vi è ancora una sentenza definitiva: è sufficiente una motivazione di merito convincente e fondata su elementi probatori idonei.
  • Nei reati aggravati dall'art. 416-bis.1 (collegati a mafie storiche) opera una presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare che può essere superata solo con prove concrete e specifiche della recisione dei rapporti dell'imputato con l'associazione o della inidoneità del rischio di reiterazione.
  • Per ottenere misure cautelari meno afflittive è necessario non solo sostenere una valutazione diversa del rischio, ma fornire elementi concreti e decisivi che dimostrino l'idoneità di tali misure a contenere i pericoli individuati (es. prova di effettiva interruzione dei contatti, garanzie processuali serie).
  • La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio può essere fondata su fatti concreti, quali tentativi di avvicinare o intimidire le vittime e i testimoni: allegazioni difensive generiche non sono di per sé sufficienti a escludere tale pericolo.

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