Cassazione Penale, Sentenza n. 2509/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per abusivismo edilizio; sostiene che, alla luce della modifica normativa introdotta dal D.L. 12/09/2014 n.133 all'art. 10 del D.P.R. 380/2001, gli interventi realizzati costituiscono mera manutenzione non soggetta a permesso di costruire (oltre che limitati a circa 45 mq nel sottotetto) e, per lo stato di necessità dovuto alla separazione, sarebbe giustificata l'assenza di titolo. Inoltre censura la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di demolizione alla luce dei suoi precedenti penali, ritenuti non significativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e reiterativo dei motivi d'appello senza critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto (l'intervento ha comportato aumento di volumetria e modifica della sagoma, con incidenza sul carico urbanistico) e ha escluso la possibilità, in questa sede, di una rivalutazione fattuale. Ha inoltre rilevato che lo stato di necessità era generico e non proposto in appello e ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'esimente dello stato di necessità nei casi di abusivismo edilizio per carenza del requisito di inevitabilità. Ha confermato la liceità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)
art. 10, primo comma, lettera C; art. 31; art. 44 lettera B; art. 93; art. 95
La Corte ha ritenuto che gli interventi realizzati hanno comportato aumento di volumetria e modifica della sagoma dell'edificio (incidenza sul carico urbanistico), quindi fosse necessario il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10; non si tratta di semplici lavori di manutenzione esenti da permesso.
D.L. 12 settembre 2014, n. 133
modifica dell'art. 10 D.P.R. 380/2001
La modifica invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile ai fatti accertati: la norma più favorevole non può far venire meno l'obbligo del permesso quando gli accertamenti di fatto dimostrano un effettivo aumento volumetrico e modifica della sagoma.
In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione alla demolizione dell'opera abusiva è legittima e l'ordine di demolizione può giustificare la condizione senza necessità di motivazione ulteriore, essendo implicita nella valutazione della persistente offensività dell'opera.
Applicato per determinare l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, previa valutazione della buona fede del ricorrente ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Massime di principio
- Per gli illeciti edilizi è determinante l'accertamento di fatto: se l'intervento comporta aumento di volumetria o modifica della sagoma e incide sul carico urbanistico, è necessario il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001.
- La semplice invocazione di una modifica normativa favorevole non riesce a escludere la responsabilità quando gli accertamenti di merito dimostrano fatti incompatibili con la nuova interpretazione.
- Lo stato di necessità è difficilmente applicabile agli abusi edilizi: la giurisprudenza della Cassazione richiede il requisito dell'inevitabilità del pericolo, che di norma manca nelle fattispecie di abusivismo edilizio.
- La Corte di Cassazione in sede di legittimità non può procedere a una rivalutazione degli elementi di fatto; il ricorso deve contenere censure specifiche e criticare la motivazione del giudice del merito.
- La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (es. demolizione dell'opera abusiva); detta condizione è legittima e la relativa motivazione può risultare implicita nell'ordine di demolizione.
- Motivi non posti in appello risultano, di regola, inammissibili in Cassazione; i ricorsi generici o ripetitivi dell'appello sono dichiarati inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →