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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18224/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di rapporti di somministrazione a termine e, per alcuni lavoratori, di successivi contratti a tempo determinato stipulati direttamente con il Ministero dell'Interno. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il ricorso alla somministrazione, ma aveva negato al lavoratore ricorrente il risarcimento del danno perché successivamente stabilizzato, escludendo che vi fossero allegazioni e prove di ulteriori pregiudizi. In cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 32 della l. n. 183/2010 e della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la propria stabilizzazione non potesse sanare l'abuso e che la giurisprudenza richiamata, in particolare quella formata nel settore scolastico, non fosse applicabile al caso concreto; ha inoltre insistito per la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse introdotto argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato secondo cui, nei casi di abuso nella successione di contratti a termine nel pubblico impiego, la stabilizzazione può valere come misura idonea a cancellare le conseguenze dell'abuso, fermo restando il diritto al risarcimento per eventuali danni ulteriori, da allegare e provare specificamente. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, perché la questione proposta era priva di rilevanza decisiva nel giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la stabilizzazione del lavoratore assunto reiteratamente con contratti a termine può costituire misura idonea a rimediare all'abuso e a cancellarne le conseguenze, secondo l'interpretazione data alla direttiva 1999/70/CE.
  • La stabilizzazione non esclude in assoluto la tutela risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori rispetto a quelli già rimediati dall'immissione in ruolo o dalla trasformazione del rapporto.
  • La mera critica dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, senza argomenti nuovi e decisivi, non consente di superare la decisione impugnata in cassazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione prospettata non è rilevante ai fini della decisione della controversia.
  • Nei rapporti di lavoro pubblico interessati da abuso nella reiterazione di contratti flessibili, il giudice può fare applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità che escludono la necessità di un cumulo necessario tra trasformazione/stabilizzazione e risarcimento automatizzato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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