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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00838/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto imposta di registro e bollo, in misura proporzionale, sul decreto di esecutività di un lodo arbitrale che aveva condannato una società, quale mandataria di un’ATI, al pagamento di somme qualificandole in motivazione e in dispositivo come "risarcimento" per negligente gestione del mandato in un appalto pubblico. La società ha sostenuto che la controversia arbitrale riguardava in realtà riserve e compensi maturati nell’esecuzione di lavori pubblici, quindi somme soggette a IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA/registro e illegittimità dell’imposizione proporzionale. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione e omesso esame, lamentando che la CTR non avesse valorizzato l’avvenuto pagamento dell’IVA su parte delle somme già corrisposte in esecuzione di accordi stragiudiziali precedenti al lodo. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato la riduzione della base imponibile operata dal giudice di merito, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto tener conto di accordi e transazioni stragiudiziali estranei all’Amministrazione, e che tali atti erano opponibili solo se l’Ufficio vi avesse partecipato.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso successivo dell’Agenzia come ricorso incidentale, poi ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale per difetto di pertinenza rispetto alla ratio della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il primo motivo della società perché contrastava la lettura del lodo già motivatamente accolta dalla CTR, e ha respinto il secondo motivo della società ritenendo non apparente la motivazione e insussistente il vizio di omesso esame, poiché le doglianze riguardavano questioni di diritto e non un fatto storico decisivo. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia, affermando che ai fini della base imponibile rileva il contenuto del lodo, anche nella parte in cui richiama accordi bonari e transazioni precedenti per quantificare il dovuto, senza che ciò comporti indebita valorizzazione di atti estranei alla decisorietà del lodo. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986

    "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"

    Il lodo arbitrale che reca condanna al pagamento di somme è soggetto a imposta di registro proporzionale, salvo la parte corrispondente a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

  • nota II all'art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986

    "Gli atti ... non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto"

    La disposizione esprime il principio di alternatività IVA/registro, escludendo l'imposizione proporzionale per la parte dell’atto relativa a operazioni già assoggettate a IVA.

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    Per stabilire la tassazione degli atti da registrare occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti desumibili dall’atto stesso, senza utilizzare elementi estranei, secondo la lettura della Corte richiamata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa"

    Conferma l’alternatività tra IVA e imposta di registro: gli atti relativi a operazioni soggette a IVA scontano il registro in misura fissa.

  • art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, interessi moratori e penalità non concorrono alla base imponibile IVA.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986

    L’Amministrazione non è vincolata da atti di conciliazione o transazione a cui sia estranea; tuttavia, nel caso deciso, il richiamo agli accordi precedenti rileva solo perché recepito e valutato nel lodo ai fini della quantificazione.

  • art. 825 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di effetti del lodo arbitrale; la Corte ribadisce che la portata decisoria va riferita al lodo, non al solo decreto di esecutorietà.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte risolve la questione sulla base del contenuto del lodo e della sua motivazione, non su un diverso riparto dell’onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso principale per asserita omessa pronuncia; la Corte ritiene il motivo non pertinente rispetto alla ratio decidendi della CTR.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale sulla nullità degli atti, ma la Corte esclude che la dedotta irregolarità della costituzione in giudizio abbia inciso sulla decisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude la motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno del vizio di motivazione nel processo tributario; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal primo motivo della società in relazione alla costituzione dell’Ufficio nel giudizio di primo grado.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sulla rappresentanza processuale nel processo tributario per contestare la costituzione dell’Amministrazione.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale disciplina della rappresentanza dell’ufficio nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si tassa un lodo arbitrale o una sentenza ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione fiscale deve fondarsi sul contenuto e sugli effetti desumibili dall’atto stesso, non su letture alternative basate su elementi estranei o su ricostruzioni difensive non coerenti con il decisum.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera solo se le somme oggetto della condanna sono riconducibili a cessioni di beni o prestazioni di servizi già soggette a IVA; se il lodo liquida un risarcimento del danno, la somma resta fuori dalla base imponibile IVA e può essere assoggettata a registro proporzionale.
  • Ai fini dell’imposta di registro sul lodo, è decisivo il rinvio contenuto nel dispositivo alla motivazione, poiché la portata della condanna va ricostruita unitariamente alla luce di entrambe le parti dell’atto arbitrale.
  • L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di deduzioni difensive o di mere questioni di diritto.
  • La censura per motivazione apparente non è fondata se la sentenza di merito espone chiaramente la ragione della decisione e utilizza poi ulteriori argomentazioni solo per la quantificazione o la riduzione della base imponibile.
  • Gli accordi bonari o le transazioni precedenti possono rilevare ai fini della quantificazione nel lodo se sono espressamente richiamati e valutati dal collegio arbitrale nella determinazione dell’importo dovuto; in tal caso l’atto da tassare resta il lodo, non il singolo accordo esterno.
  • Se il ricorso principale e quello incidentale sono entrambi infondati o inammissibili, la Corte rigetta entrambi e può compensare integralmente le spese in presenza di reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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