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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La Direzione Provinciale aveva emesso nei confronti dell'erede di un contribuente deceduto un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, recuperando a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di una quota indivisa di terreno edificabile. L'Ufficio assumeva che la plusvalenza fosse pari alla differenza tra il prezzo di vendita dichiarato nell'atto del 2007 e il prezzo di acquisto rivalutato. La contribuente impugnava l'atto e in primo grado otteneva un accoglimento solo parziale, perché la CTP riteneva di dover assumere, quale valore di riferimento, quello risultante da una perizia contenuta in una transazione del 2003. La CTR riformava la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio e respingendo il ricorso originario. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, sostenendo che non vi fosse plusvalenza tassabile perché la vendita sarebbe stata mera esecuzione di un precedente accordo transattivo e il corrispettivo era stato integralmente riversato a terzi (banca) per ridurre un debito di cui beneficiavano altri soggetti, con conseguente insussistenza di un effettivo incremento patrimoniale in capo al de cuius.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza di appello, osservando che la CTR aveva espresso una motivazione comprensibile, non apparente e non contraddittoria, spiegando perché il valore da considerare ai fini della plusvalenza fosse quello del corrispettivo effettivamente percepito nell'atto di compravendita del 2007 e non il valore stimato nella transazione del 2003. Sul secondo motivo ha affermato che, ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile si determina come differenza tra prezzo di cessione percepito nel periodo d'imposta e prezzo di acquisto/costo del bene, secondo il principio di cassa; è quindi irrilevante che il prezzo sia stato successivamente utilizzato per estinguere o ridurre un debito verso un terzo, perché ciò che conta è l'avvenuta percezione del corrispettivo e la sua riferibilità al contribuente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia; è stata disposta l'attestazione per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o contraddittoria, ma la censura è stata respinta perché la motivazione della CTR è stata ritenuta esistente e intelligibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello ne rispettasse il contenuto minimo.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo, in collegamento con la disciplina della motivazione e del giudizio d'appello nel processo tributario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la pretesa carenza motivazionale; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    La plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è imponibile quando conseguita mediante cessione onerosa del terreno.

  • art. 68, comma 1, TUIR

    La plusvalenza si determina come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o costo del bene; opera il principio di cassa.

  • art. 1 TUIR

    Il presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura; il possesso implica riferibilità del reddito e potere di disposizione.

  • art. 6 TUIR

    Richiamato come norma che individua le categorie di reddito rilevanti ai fini IRPEF.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia meramente apparente o presenti un'anomalia tale da violare il minimo costituzionale; non basta il dissenso del ricorrente sul ragionamento seguito dal giudice di merito.
  • Nella cessione di terreni edificabili, la plusvalenza imponibile si determina, ai sensi dell'art. 68 TUIR, in base al corrispettivo effettivamente percepito nel periodo d'imposta rispetto al costo di acquisto, secondo il principio di cassa.
  • Ai fini dell'imposizione IRPEF, rileva la percezione del corrispettivo e la sua riferibilità al contribuente, non l'impiego successivo della somma a favore di terzi o per l'adempimento di obblighi assunti in precedenza.
  • La qualificazione di una vendita come esecuzione di precedenti accordi o come datio in solutum non esclude, di per sé, la tassazione della plusvalenza se vi è stata cessione onerosa di bene edificabile con corrispettivo superiore al costo di acquisto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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