Cassazione Civile, Ordinanza n. 31160/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, dell'estratto di ruolo relativo a quattro cartelle di pagamento e trentatré avvisi di addebito riferiti a crediti vantati da INPS e INAIL e riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società sosteneva di non avere ricevuto la notifica dei titoli esecutivi e chiedeva l'annullamento dell'intero debito iscritto a ruolo. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo insussistente l'interesse ad agire, perché non era stato ancora avviato alcun pignoramento né comunicata alcuna misura cautelare o iscrizione ipotecaria, e perché in ogni caso la notifica dei titoli risultava provata. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per l'asserito tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento e mancata verificazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul disconoscimento; 3) violazione dell'art. 3-bis L. n. 53/1994 per notifiche via PEC effettuate da indirizzi diversi da quelli risultanti dai registri pubblici; 4) violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, per il riconoscimento dell'interesse ad agire contro il ruolo quale azione di accertamento negativo di crediti asseritamente prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni non era stato formulato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, avendo la sentenza impugnata esaminato e rigettato espressamente la questione. Ha considerato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con l'accertamento di fatto della Corte d'appello circa l'effettiva ricezione delle notifiche PEC e perché, comunque, la notifica da indirizzo istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non era stata dimostrata come lesiva del diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità, poiché non confutava la ratio della decisione di merito sulla regolare notificazione dei titoli e sulla conseguente carenza di interesse ad agire. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il disconoscimento delle scritture prodotte in copia deve essere specifico e rituale per incidere sul valore probatorio del documento.
La contestazione documentale deve essere tempestiva e idonea a far perdere efficacia probatoria alla copia prodotta.
La verificazione non è dovuta se il disconoscimento non è rituale o non investe efficacemente la genuinità del documento.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia espressamente rigettato la questione sottoposta.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
L'impugnazione del ruolo deve misurarsi con il concreto presupposto dell'interesse ad agire, non potendo prescinderne.
La notificazione a mezzo PEC da parte di enti pubblici mediante indirizzo istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non è nulla se comunque assicura piena difesa al destinatario.
L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso quanto alle attività di notificazione ivi attestate.
L'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria affidatagli.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Il disconoscimento di copie documentali e delle sottoscrizioni ivi risultanti deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; una contestazione generica non fa perdere efficacia probatoria alla documentazione prodotta.
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che investa soltanto l'apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito; in tal caso il vizio, se del caso, va incanalato nel paradigma del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato e rigettato espressamente la domanda o l'eccezione proposta.
- La notifica postale attestata dall'avviso di ricevimento, se sottoscritto dall'agente postale, ha forza certificatoria fino a querela di falso per le attività ivi dichiarate.
- La contestazione dell'avvenuta notificazione mediante avviso di ricevimento non può essere utilmente svolta con il semplice disconoscimento della copia, ma richiede, ove si neghi la ricezione o la sottoscrizione, l'impugnazione con querela di falso.
- In tema di notificazione via PEC, la nullità non ricorre in modo automatico per l'uso di un indirizzo istituzionale non inserito nei pubblici elenchi, quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e abbia potuto svolgere compiutamente la propria difesa.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo presuppone un concreto interesse ad agire, che non può essere affermato in astratto ma deve derivare da una situazione attuale di pregiudizio o incertezza non altrimenti rimovibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio decisiva rende il motivo inammissibile.
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