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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24164/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esattore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale proposta da due contribuenti; in primo grado uno dei ricorsi era stato accolto e l'altro dichiarato inammissibile. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile il gravame dell'agente della riscossione, sul rilievo che l'atto si limitasse a riprodurre le difese di primo grado senza specifici motivi di censura, nonostante la sentenza di primo grado avesse fondato l'accoglimento sull'asserita invalidità della notifica della cartella per mancanza di sottoscrizione e qualifica del ricevente, di data e della firma del notificatore. La società ricorrente ha quindi dedotto: (1) falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la riproposizione delle ragioni già spese in primo grado può integrare la specificità dei motivi di appello quando emerga una chiara critica alla decisione impugnata; (2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che, in caso di notifica diretta della cartella a mezzo posta, rilevi ai fini del perfezionamento della notifica il solo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, senza necessità di relata di notifica o sottoscrizione del notificatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nonostante i tentativi di notifica andati a vuoto, valorizzando la successiva riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio mediante PEC. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, censurando la decisione della CTR per avere escluso in modo apodittico la specificità dell'appello. Ha ribadito che, nel rito tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata nel complesso dell'atto e non è esclusa dalla riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado, se tali argomentazioni esprimono comunque una critica alla pronuncia impugnata. Ha inoltre precisato che, per la notifica diretta della cartella a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non è necessaria una relata di notifica, essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento e la data della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    specificità dei motivi di appello

    Nel processo tributario la norma va interpretata restrittivamente; la specificità non è esclusa dalla riproposizione delle difese di primo grado se dall'atto emerge, anche implicitamente, una critica alla decisione impugnata nel suo complesso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare falsa applicazione di legge e vizi di attività della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare una decisione resa oltre o fuori dai limiti delle domande e delle eccezioni; la Corte non sviluppa un autonomo principio su questa norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura relativa alla valutazione della prova della notifica.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella esattoriale può essere notificata direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R; non occorre l'intervento dell'ufficiale giudiziario né la redazione di una relata di notificazione. La prova del perfezionamento e della data della notifica è fornita dall'avviso di ricevimento.

  • art. 148 c.p.c.

    Non si applica alla notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta, perché tale forma notificatoria non richiede la relazione di notificazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato quale parametro temporale per valutare la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio in caso di esito negativo non imputabile al notificante.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La disposizione che introduce limiti all'accesso alla giustizia va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • Nel rito tributario, la specificità dei motivi di appello va apprezzata in relazione al contenuto complessivo dell'atto: è sufficiente che emerga, anche implicitamente, una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado.
  • La mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non rende di per sé inammissibile l'appello, se tali deduzioni si pongono in rapporto di obiettivo contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non richiede relata di notifica né la partecipazione dell'ufficiale giudiziario; la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è data dall'avviso di ricevimento.
  • Quando una notifica processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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