Cassazione Civile, Ordinanza n. 20306/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da una pretesa contributiva dell'ente previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata in relazione ai redditi prodotti nell'anno 2011 da un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo, ritenendo non abituale l'attività libero-professionale, anche in considerazione dell'esiguità del reddito annuo, comunque inferiore a euro 5.000,00, e del mancato assolvimento, da parte dell'ente, dell'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione contributiva. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. n. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere decisivo il solo mancato superamento della soglia di euro 5.000,00, poiché l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata discenderebbe invece da elementi oggettivi che deporrebbero per l'abitualità dell'attività (iscrizione al percorso abilitante e poi all'albo, produzione di redditi da lavoro autonomo, titolarità di partita IVA).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fosse conformata ai principi di diritto già affermati in materia: per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia reddituale di euro 5.000,00 rileva invece solo per l'attività occasionale. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva compiuto un accertamento in fatto sulla non abitualità dell'attività, valorizzando l'esiguità del reddito e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente. Il motivo di ricorso, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare tale accertamento di merito, senza dedurre un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., peraltro non proponibile in presenza di doppia conforme. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
l'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è collegata all'esercizio abituale della professione non coperta da cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa contributiva, ma non ritenuto decisivo autonomamente rispetto al requisito dell'abitualità.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2010
norma invocata nel motivo di ricorso in relazione alla posizione del professionista forense.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000,00 è rilevante per l'attività autonoma occasionale, non quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, ma la censura in realtà mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
il vizio motivazionale non è stato ritualmente dedotto; la Corte richiama inoltre il limite della doppia conforme.
richiamato nella fase camerale di trattazione del ricorso.
la Corte richiama i presupposti della responsabilità aggravata, escludendone la ricorrenza nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività libero-professionale sia esercitata con carattere di abitualità, ancorché non esclusività, e non sia assoggettata a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 non è un criterio autonomo e decisivo per escludere l'obbligo contributivo se l'attività è abituale; essa rileva invece per qualificare il lavoro autonomo occasionale.
- Nel giudizio relativo all'obbligo contributivo, spetta all'ente che lo rivendica provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'abitualità dell'attività professionale quando contestata.
- Un motivo di ricorso formulato come violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; per tale finalità occorre una censura motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →